Agevolazioni Pmi per impianti fotovoltaici e minieolici. FAQ

Pubblicato il 20 maggio 2025

Le imprese possono presentare domanda di agevolazione per progetti di investimento finalizzati alla produzione autonoma di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare tramite:

Questi impianti devono essere destinati all’autoconsumo diretto e possono includere sistemi di accumulo per l’utilizzo dell’energia in un momento successivo (dietro al contatore). L’intervento rientra nella Misura 7, Investimento 16 del PNRR, ed è rivolto alle PMI (piccole e medie imprese).

Le modalità di accesso ai fondi sono disciplinate dal decreto direttoriale del 14 marzo 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Con il decreto direttoriale del 31 marzo 2025, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato dal 5 maggio al 17 giugno 2025.

Sul sito di Invitalia, dal 12 maggio 2025, è disponibile una sezione dedicata alle FAQ relative al bando per il sostegno all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Questa sezione fornisce chiarimenti su requisiti di ammissibilità, spese finanziabili, modalità di presentazione delle domande e altri aspetti rilevanti per le imprese interessate.

Settori ATECO non ammessi al beneficio

Non possono accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese (PMI) il cui codice ATECO primario o prevalente corrisponde a quelli indicati nell’Allegato 1 del decreto direttoriale del 14 marzo 2024.

Il codice ATECO considerato sarà esclusivamente quello classificato come primario o prevalente nel Registro delle Imprese.

Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e pienamente operativa a partire dal 1° aprile 2025, in sostituzione dell’attuale versione ATECO 2007 – aggiornamento 2022, è previsto un periodo transitorio per permettere l’adeguamento dei sistemi utilizzati per i controlli sulle attività economiche.

Piena disponibilità dell’unità produttiva del soggetto proponente

La Faq n. 3 di Invitalia del 12 maggio 2025 specifica che il soggetto che presenta la richiesta deve possedere un titolo legale valido che garantisca il controllo completo sull’unità produttiva e sulle eventuali strutture collegate. Questo titolo può essere, a titolo esemplificativo, la proprietà, un contratto di affitto, un leasing finanziario immobiliare, l’usufrutto oppure l’affitto d’azienda.

Si sottolinea che il comodato d’uso gratuito non attribuisce la piena disponibilità legale del bene. Pertanto, un’impresa che utilizza un’unità produttiva in base a un comodato d’uso gratuito non soddisfa il requisito della piena disponibilità e quindi non è ammessa a beneficiare delle agevolazioni.

Durata e requisiti del contratto di affitto

Il contratto di locazione, correttamente registrato, deve prevedere obbligatoriamente una durata minima di almeno 3 anni a partire dalla data di completamento dell’investimento finanziato, in linea con il periodo minimo di mantenimento dei beni investiti. Inoltre, la fornitura di energia elettrica deve essere intestata alla PMI richiedente.

Per garantire la piena disponibilità dell’unità produttiva, il contratto di affitto è valido solo se non limita, nemmeno attraverso accordi aggiuntivi o clausole integrative, l’accesso al lastrico solare su cui sono installati gli impianti.

Se la PMI svolge la propria attività in locali presi in affitto all’interno di un edificio condominiale, l’accettazione del contratto è vincolata alla stipula contestuale di un diritto di superficie - con durata almeno pari a quella del contratto di locazione - sul lastrico solare o sulla parte di esso destinata all’installazione degli impianti.

Impianti fotovoltaici o mini eolici installati a terra

Alla domanda se gli impianti fotovoltaici o mini eolici installati a terra sono inclusi tra gli investimenti ammessi, la risposta è negativa.

Infatti, gli investimenti finanziabili devono riguardare esclusivamente impianti realizzati su edifici già esistenti alla data di presentazione della domanda, utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale, oppure su coperture di strutture accessorie che, in modo stabile, sono destinate dal titolare del diritto reale a servire tali edifici.

Inoltre, gli edifici e le strutture accessorie devono essere in piena disponibilità dell’impresa, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, e conformi alle normative edilizie, urbanistiche e ambientali applicabili.

Soglia massima di energia eccedentaria

Si sottolinea che l’obiettivo principale dell’investimento è supportare le PMI nell’acquisizione di tecnologie digitali e sistemi che permettano di generare energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo immediato, includendo anche sistemi di accumulo per favorire l’autonomia energetica.

È obbligatorio garantire l’autoconsumo diretto, così da ottimizzare l’utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta localmente. Di conseguenza, non è stabilito un limite massimo all’energia eccedente che può essere immessa in rete, purché la maggior parte dell’energia generata venga utilizzata subito dall’unità produttiva e che il sistema di accumulo sia capace di assorbire annualmente almeno il 75% dell’energia che riceve dall’impianto.

Solo al rispetto di queste condizioni, l’energia prodotta in surplus può essere immessa nella rete elettrica.

Diagnosi energetica: redazione e spese ammissibili

La diagnosi energetica deve essere consegnata al momento della richiesta di erogazione della seconda tranche a saldo oppure in caso di richiesta di pagamento in un’unica soluzione. Questa diagnosi deve riguardare l’intera unità produttiva oggetto dell’investimento, che deve essere in piena disponibilità del soggetto richiedente e risultare registrata presso i sistemi camerali.

La diagnosi può essere redatta da professionisti iscritti all’ordine professionale competente, da Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) accreditati secondo la norma UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 o da Auditor energetici.

Si consiglia di predisporre la diagnosi energetica con anticipo, poiché, come indicato nelle linee guida ENEA, essa richiede un piano preliminare di misurazione e monitoraggio, ovvero dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili sui consumi energetici.

Quanto all’ammissibilità delle spese, si afferma che i costi sostenuti per la redazione della diagnosi energetica possono essere inclusi nelle agevolazioni, entro i limiti indicati all’articolo 7, comma 3 e all’articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale del 13 novembre 2024.

Sono inoltre riconosciute le spese necessarie per integrare una diagnosi energetica già in possesso dell’impresa, inserendo gli elementi specifici e caratterizzanti del programma di investimento per cui si richiedono e si ottengono le agevolazioni.

In linea con la normativa europea sugli aiuti di Stato, per mantenere l’effetto incentivante, tutte le spese ammissibili, compresa quella per la diagnosi energetica, devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione.

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