Agevolazioni statali revocate. Influenza sul test di operatività

Pubblicato il 15 settembre 2021

E’ stato accolto dalla Corte di cassazione il motivo di ricorso presentato da una Spa che è stata oggetto di un avviso di accertamento per maggior reddito di impresa nell’anno 2007; lamentava l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina delle società di comodo (art. 30, L. n. 724/1994 e successive modificazioni).

In base a tale normativa, viene considerata non operativa o di comodo la società che, per la somma di determinati elementi, non supera il test di operatività. La presunzione può essere vinta se il contribuente riesce a dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile raggiungere i risultati richiesti in base ai parametri della disciplina.

E la Spa, davanti alla CTR, aveva riportato il fatto che aveva reso impossibile intraprendere l’attività produttiva e conseguire i ricavi minimi richiesti per superare il test di operatività.

In particolare, nel bilancio della Spa era stato iscritto tra le immobilizzazioni un terreno dove doveva sorgere un insediamento industriale destinato all’attività agroalimentare, sorretto da un contratto di programma sottoscritto tra l’ente ed il Ministero delle Attività Produttive. Ma, successivamente, il dicastero aveva avviato la procedura per la revoca delle agevolazioni contenute nel suddetto contratto di programma.

Ciò aveva obbligato la società a rimodulare l’attività.

A parere della Corte di cassazione, espresso nell’ordinanza n. 24667 del 14 settembre 2021, tale circostanza va valutata come rilevante e decisiva e della stessa la CTR ha trascurato l’importanza.

Il giudice di merito, si specifica, è chiamato a valutare le ragioni della mancata concessione di contributi pubblici al contribuente: si doveva accertare che la mancata erogazione non dipendesse dall’imprenditore.

La causa dovrà tornare in Commissione regionale, in diversa composizione, che effettuerà gli accertamenti del caso.

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