Agevolazioni ZFU Genova: domande da metà aprile

Pubblicato il 11 marzo 2019

Il MiSE fornisce indicazioni su modalità e termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive previste a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi della zona franca urbana (Zfu) di Genova, istituita dal Dl n. 109/2018 a seguito del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018.

ZFU Genova: le agevolazioni

La legge di bilancio 2019, n. 145/2018, modificando l’articolo 8 del Dl 109/2018, ha esteso le agevolazioni al periodo di imposta 2019 per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno subito, a causa dell’evento, una riduzione del fatturato di almeno il 25% ed ha altresì riconosciuto le medesime agevolazioni, limitatamente al primo anno di loro attività, anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019.

Per avviare gli incentivi sono stati stanziati euro 9.900.000,00 per il 2018, euro 49.500.000,00 per il 2019 ed euro 49.500.000,00 per il 2020.

La circolare MiSE n. 73726 del 7 marzo 2019 precisa che la ZFU comprende i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, nonché i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova.

I beneficiari

Alle agevolazioni hanno diritto:

Si chiede che l’attività del soggetto nella sede principale o nella sede operativa ubicata nella zona franca urbana sia stata già avviata alla data del 14 agosto 2018.

Ammesse alle agevolazioni le sole imprese che, disponendo della sede principale o della sede operativa ubicata all’interno della ZFU, hanno avviato l’attività nel predetto territorio in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero, le sole imprese che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

Il requisito dell’ubicazione all’interno della ZFU deve essere attestato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, compresi quelli della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Incompatibilità

Il MiSE chiarisce che, alla data di presentazione dell’istanza, i richiedenti non devono aver fatto domanda di accesso ai benefici previsti dagli articoli 3 e 4, Dl 109/2018 – ossia “Misure in materia fiscale” e “Sostegno a favore delle imprese danneggiate”. Ciò non vale per le sole imprese che hanno avviato l’attività nella ZFU dopo il 14 agosto 2018 ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

Riduzione del fatturato

Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo devono dimostrare di aver subito, a causa del crollo, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo relativo al triennio 2015-2017.

Il requisito non si applica:

Agevolazioni concesse

Sono le seguenti:

Le agevolazioni sono riconosciute per i periodi di imposta 2018 e 2019 ai soggetti operanti nella ZFU alla data del 14 agosto 2018.

Alle sole imprese che hanno avviato l’attività nella ZFU dopo il 14 agosto 2018 ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, i benefici sono riconosciuti per i soli primi dodici mesi di attività.

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo è previsto solo l’esonero dal versamento dei contributi.

L’esenzione dalle imposte sui redditi trova il limite dell’importo di 100mila euro per ciascuno periodo d’imposta ammesso (la circolare in parola ammette alcune maggiorazioni).

Per quanto riguarda l’Irap, per ogni periodo d’imposta ammesso, dal calcolo è escluso, nel limite di 200mila euro, il valore della produzione netta derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana.

Presentazione delle istanze

L’istanza va presentata in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito mise.gov.it, utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare.

I tempi: l’invio va effettuato a decorrere dalle ore 12:00 del 16 aprile 2019 fino alle ore 12:00 del 21 maggio 2019.

La circolare precisa che non ha nessuna importanza l’ordine temporale di presentazione delle istanze: quelle presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da eseguire con il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

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