Aggravante del favoreggiamento alla camorra, solo se intenzionale

Pubblicato il 10 luglio 2015

Con sentenza n. 29311 depositata il 9 luglio 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha parzialmente accolto il ricorso di un imputato, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello confermava la sua condanna per corruzione aggravata.

Avverso detta decisione, il ricorrente lamentava – tra gli altri motivi di censura – l'applicazione della circostanza aggravante del favoreggiamento (ex art. D.l. n. 152/1991), la quale sarebbe stata a suo dire operata senza neppure affermare l'esistenza del dolo specifico, da considerarsi invece elemento costitutivo della fattispecie. L'obiettiva funzionalità della condotta dell'imputato all'agevolazione dell'attività mafiosa, sarebbe stato in altre parole - a parere della difesa – oggetto di mera enunciazione.

La Cassazione, nell'accogliere la censura, ha chiarito come la normativa richiamata (art. 7 D.l. n. 152/1991) evochi senz'altro un effetto intenzionale della condotta, riconducibile al piano del movente.

E' infatti necessario che l'effetto di favore per il gruppo criminale, costituisca lo scopo, se non unico, almeno concorrente dell'agire delittuoso, ovvero, che ne costituisca un movente (anche se non necessariamente il solo). Non basta, viceversa, che il favoreggiamento sia semplicemente una conseguenza accettata – come invece prospettato nel caso di specie – in termini di maggiore o minore probabilità, del comportamento tenuto dall'agente.  

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