Ai fini della competenza rileva la natura della norma violata

Pubblicato il 24 febbraio 2012 Con sentenza n. 2700 del 23 febbraio 2012, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno spiegato che, in materia di impugnazione a sanzione irrogata in conseguenza di violazione amministrativa, non ha rilevanza, ai fini della competenza, la natura dell'organo che ha irrogato la sanzione.

Ciò che rileva, per contro, è esclusivamente la natura della norma violata. Così, in materia di tutela del pubblico interesse contro gli illeciti nelle attività d'intrattenimento il giudice da ritenere competente è quello ordinario nonostante – come nel caso esaminato - la sanzione sia stata inflitta da un ufficio finanziario.
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