Aidc, errori formali della fattura non ostativi

Pubblicato il 14 settembre 2017

La Norma di comportamento n. 199/2017, redatta dall'Aidc (l'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili), interviene a chiarire cosa deve obbligatoriamente contenere una fattura al fine di evitare la preclusione della detrazione o deduzione.

Se, infatti, la fattura non contiene un'adeguata descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati (ex articolo 21 del Dpr 633/1972), possono sorgere problemi per la detraibilità dell'Iva e per la deduzione del costo.

Tuttavia, si rassicura che l'insufficiente (incompleta, imprecisa, generica o parzialmente errata) descrizione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione non decreta l'indetraibilità dell'Iva addebitata al cliente, soggetto passivo dell’imposta, quando è possibile dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali con documenti accessori, di qualsiasi forma (anche messaggi di posta elettronica) o provenienza (pubblica o privata), in ossequio al principio della neutralità dell'Iva. Tale principio esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi.

Quanto all’esistenza della fattura non è di per sé indispensabile per la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito: la verifica della deducibilità di un costo comporta l’esame del rispetto dei principi generali di determinazione del reddito imponibile, utilizzando ogni mezzo e documento disponibili, senza limitarsi alla fattura, né, tanto meno, alle sue eventuali carenze formali.

Dunque, i costi possono essere dimostrati con documenti accessori che consentano di valutare se siano inerenti, determinati (o determinabili), imputati al corretto periodo d’imposta ed effettivi.

Resta l'opportunità che ogni fattura permetta al destinatario di trarne tutti i contenuti essenziali per la sua corretta gestione, evitando di ingenerare errori interpretativi e ponendolo nelle condizioni di integrare ogni informazione utile con riferimenti ad altri documenti.

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