Al danneggiato basta la prova della difformità della prestazione medica

Pubblicato il 11 ottobre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17143 del 9 ottobre 2012, ha cassato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato le richieste risarcitorie avanzate dai genitori di un bimbo che aveva irreversibilmente perso il visus all’occhio destro e contratto una forte miopia al sinistro a causa di una fibroplasia retro lenticolare asseritamente insorta per essere stato lasciato in incubatrice per 45 giorni senza adeguata assistenza e controllo.

Mentre i giudici dei gradi di merito avevano escluso la responsabilità del medico e della struttura sanitaria ritenendo non sufficientemente provato il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la patologia insorta, la Corte di legittimità ha ricordato come, in tema di responsabilità medica, il danneggiato sia tenuto solamente a provare l’esistenza del contratto e la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza.

Al debitore, per contro, “presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo”.

E per la Corte, inoltre, nella sentenza impugnata era stata omessa la considerazione in base alla quale, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.
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