Al difensore d'ufficio anche i costi delle procedure per recupero crediti

Pubblicato il 08 febbraio 2019

Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, per ottenere la riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice.

In detto contesto, poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria.

Decreto ingiuntivo non opposto e precetto. Diritto al rimborso

Inoltre, dato che il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali, i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento.

E' sulla base di questi assunti che la Cassazione, con ordinanza n. 3673 del 7 febbraio 2019, ha ritenuto fondato il ricorso promosso da un avvocato contro l'ordinanza con cui il Tribunale aveva confermato il decreto di rigetto della liquidazione del relativo compenso per l'attività professionale a suo tempo espletata in favore di un cliente.

La Sesta sezione civile, in particolare, ha evidenziato come nello stesso provvedimento impugnato fosse stato riconosciuto che l'avvocato aveva espletato inutilmente tutto l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l'esperimento del procedimento monitorio.

Il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso non era stato opposto e l'avvocato aveva poi intimato atto di precetto.

Tanto bastava – secondo gli Ermellini - per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che nessuna norma di legge imponeva l'espletamento puntiglioso di tutte le attività che erano state pretese, nella specie, dal Tribunale.

Non necessaria la prova della non abbienza dell'assistito

Difatti, il meccanismo di cui all'articolo 116 del DPR n. 115/2002 non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito.

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