Al giudice tributario l’autorità sul contributo unificato

Pubblicato il 06 maggio 2011 Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9840/2011, depositata in data 5 maggio, risolvono la questione sollevata da un avvocato che aveva citato dinanzi al Tribunale di Milano il ministero e la società Esastri, opponendosi alla cartella esattoriale pervenutagli e di conseguenza rifiutando il pagamento delle spese notificate a titolo di contributo unificato.

La Suprema Corte, con la pronuncia – richiamando l’articolo 9 del Dpr n. 115/2002 - ribadisce che la domanda avente oggetto il contributo unificato rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Di conseguenza, devono essere devolute a tale giurisdizione tutte le controversie in materia. Si legge, infatti, nella sentenza: “le questioni di nullità sollevate con la domanda attengono infatti non ad atti dell’esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase di riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy