Al giudice tributario l’autorità sul contributo unificato

Pubblicato il 06 maggio 2011 Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9840/2011, depositata in data 5 maggio, risolvono la questione sollevata da un avvocato che aveva citato dinanzi al Tribunale di Milano il ministero e la società Esastri, opponendosi alla cartella esattoriale pervenutagli e di conseguenza rifiutando il pagamento delle spese notificate a titolo di contributo unificato.

La Suprema Corte, con la pronuncia – richiamando l’articolo 9 del Dpr n. 115/2002 - ribadisce che la domanda avente oggetto il contributo unificato rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Di conseguenza, devono essere devolute a tale giurisdizione tutte le controversie in materia. Si legge, infatti, nella sentenza: “le questioni di nullità sollevate con la domanda attengono infatti non ad atti dell’esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase di riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario”.
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