Alcune circostanze rendono impugnabile la conciliazione sindacale

Pubblicato il 23 luglio 2010

In quali casi il lavoratore può impugnare il verbale di conciliazione concluso in sede sindacale?”

Questo il quesito posto alla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, che ha offerto la propria risposta nel parere n. 21 del 2010, in cui si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 16168 del 18 agosto 2004.

Nel documento si legge che: “la conciliazione in sede sindacale è immediatamente valida e non può essere impugnata nel termine di sei mesi previsto dall’art. 2113 c.c., comma 4. Infatti, l’assistenza fornita dal sindacato sottrae il lavoratore alla naturale condizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro, facendo venire meno la possibilità per il dipendente di annullare la transazione o la rinuncia”.

Tuttavia, in assenza di alcuni requisiti, sono ravvisabili delle circostanze che rendono impugnabile il verbale di conciliazione. La Fondazione esamina separatamente i casi in cui il verbale può essere impugnabile nei sei mesi previsti dal Codice, da quelli in cui il verbale di conciliazione può essere impugnato per mancanza dei requisiti che rendono valido il contratto, anche oltre il termine indicato. Comunque, essendo la conciliazione un incontro di volontà delle parti, dunque, un contratto, essa necessariamente è soggetta alle regole generali di nullità valide per i contratti, che sono previste dall’articolo 1418 del codice civile. Da qui, la conclusione che se si incorre in uno dei casi di nullità regolati dalla legge, anche l’atto di conciliazione può essere impugnato.

Nel testo vengono analizzate, per prima, le circostanze che possono indurre il lavoratore a impugnare l’accordo di conciliazione a partire dalla stipula dell’atto che segna la cessazione del rapporto di lavoro. Nei primi sei mesi dalla stipula dell’atto di conciliazione, infatti, l’atto può essere impugnato se:

- la partecipazione del sindacato alla conciliazione non è effettiva, non essendo sufficiente una presenza puramente formale del rappresentante sindacale;

- l’assistenza deve essere offerta dall’associazione cui il lavoratore abbia conferito mandato sindacale;

- se non vengono rispettate le procedure di conciliazione previste dai Contratti collettivi nazionali inerenti, ad esempio, alle modalità di costituzione del collegio sindacale.

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