Alla disoccupazione sostegno “cumulabile”

Pubblicato il 20 febbraio 2009 L’Inps, con messaggio n. 3937/2009, ha analizzato, nell’ambito della regolamentazione comunitaria, le disposizioni generali e specifiche da applicarsi nei casi di cumulo di più prestazioni per la loro eventuale riduzione, sospensione e soppressione. Se ad un soggetto spetta una prestazione di sicurezza sociale a carico dell’assicurazione di uno Stato membro e una o più prestazioni di sicurezza sociale a carico di un altro o più Stati membri, in virtù del regolamento CEE 1408/71, è possibile l’opponibilità delle disposizioni nazionali anticumulo, a meno che non sia diversamente stabilito dallo stesso regolamento. Tuttavia, la normativa italiana sull’incompatibilità tra prestazioni di disoccupazione e pensionistiche non fa riferimento ai trattamenti erogati da organismi esteri. Dunque, in materia di disoccupazione i regolamenti Cee non dispongono la riduzione, sospensione o riduzione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell’assicurazione di uno Stato comunitario nei casi di titolarità di pensione anche a carico di uno stato comunitario. Relativamente al settore agricolo, l’Inps precisa che i lavoratori neocomunitari provenienti da nuovi Paesi entrati a far parte della Ue dal 1° maggio 2004 e dal 1° gennaio 2007 sono soggetti all’assicurazione per la disoccupazione involontaria e per i trattamenti di famiglia, anche se si riferiscono a lavoro stagionale.
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