Alle fondazioni bancarie onere della prova ampio

Pubblicato il 18 dicembre 2007

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 69 del 17 dicembre 2007, chiarisce che le fondazioni bancarie hanno l’onere diretto di dimostrare, già dalla domanda introduttiva del ricorso, sia il possesso dei requisiti richiesti dalle agevolazioni previste dall’articolo 10 bis della legge 1745/62 e dall’articolo 6 del Dpr 601/73, sia la natura non imprenditoriale dell’ente ai fini del diritto comunitario in tema di concorrenza. Nel documento si parte dalle considerazioni sulla sentenza della Cassazione 27619 del 29 dicembre merito alle agevolazioni ex articolo 10 bis della legge 1745/62, e dall’esame degli esiti di alcuni giudizi per arrivare alla conclusione che se la dimostrazione citata non è fornita il ricorso è destinato ad essere respinto. Inoltre, nella circolare il principio dettato dalla sentenza viene esteso alle agevolazioni ex articolo 6 del Dpr 601/73.

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