Allo studio professionale associato la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici

Pubblicato il 15 febbraio 2014 Secondo la Terza sezione civile di Cassazione - sentenza n. 3420 del 14 febbraio 2014 - l'articolo 36 del Codice civile stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.

Così, nei casi in cui il giudice di merito accerti questa circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti aderenti a favore del cliente che ha conferito l'incarico; ed infatti " il fenomeno associativo tra professionisti può non essere unicamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi".
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