Alluvione: più tempo per versare tributi e contributi sospesi

Pubblicato il 17 novembre 2023

ATTENZIONE: Il disegno di legge di conversione in legge del Dl Proroghe fiscali (Dl 132/2023), approvato nel testo emendato dall'Aula del Senato nella seduta del 26 novembre 2023, prevede lo slittamento al 10 dicembre 2023 del termine del 20 novembre per la ripresa dei versamenti sospesi nei territori colpiti dalle alluvioni a maggio. Il testo è ora all'esame della Camera.

Ultimi giorni per il versamento dei tributi e contributi sospesi in favore dei soggetti ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel mese di maggio 2023.

La sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari/contributivi è stata prevista dal decreto Alluvione (D.L. n. 61/2023).

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti

La sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del decreto Alluvione.

Sono ricompresi nella sospensione:

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023, in unica soluzione senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Si specifica che i versamenti già effettuati non potranno essere rimborsati.

Sospensione dei contributi previdenziali

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023) si riferisce ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei territori elencati nel richiamato Allegato 1.

Sono ricompresi nella sospensione anche versamenti relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale.

Le istruzioni per la ripresa degli adempimenti e versamenti previdenziali sono contenute nella circolare n. 67 del 20 luglio 2023.

La sospensione si applica per i seguenti soggetti:

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

ATTENZIONE: I committenti, i liberi professionisti (iscritti alla Gestione Separata), gli artigiani, i commercianti e i datori di lavoro domestico devono presentare la domanda di sospensione contributiva entro il 20 novembre 2023. Diversamente, per gli agricoli il termine entro cui presentare l’istanza di sospensione è stato fissato al 30 settembre 2023.

Sospensione dei premi Inail

Con la circolare n. 33 del 24 luglio 2023, l’Inail specifica che i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione di sospensione tramite il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” entro il 20 novembre 2023.

Il versamento dei premi sospesi deve essere indicato nel modello F24, con il numero di riferimento "999269”.

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