Amministratore non risponde per il periodo successivo alla dismissione dalla carica

Pubblicato il 22 settembre 2022

Il delitto di bancarotta documentale impropria è reato proprio dell'amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità nel periodo successivo alla dismissione della carica.

Ciò, salvo che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società oppure, quale extraneus, abbia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.

In caso di avvicendamento nella gestione di una società, infatti, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 34391 del 16 settembre 2022, nell'accogliere il ricorso dell'ex amministratore di una Srl, riconosciuto responsabile, dalla Corte d'appello, di alcuni reati, compresa la bancarotta documentale, asseritamente commessa nella qualità di legale rappresentante della società, nel frattempo dichiarata fallita.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondate le censure che il ricorrente aveva mosso rispetto alla motivazione della sentenza di secondo grado, nella quale non era chiaro quale fosse l'effettivo titolo da cui sarebbe discesa la penale responsabilità dell'imputato in relazione alla soppressione della contabilità, e ciò anche in considerazione dell'avvicendamento nella gestione della società.

Ciò che avrebbe dovuto essere chiarito e dimostrato, infatti, era non solo se effettivamente la contabilità della fallita fosse stata consegnata al nuovo amministratore, ma anche se l'imputato avesse comunque continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie, ovvero avesse concordato con il nuovo amministratore il successivo occultamento della medesima contabilità o ne avesse, in qualche modo, istigato la mancata consegna.

Dalla motivazione, non emergeva nemmeno se la Corte territoriale avesse ritenuto l'imputato amministratore di fatto della fallita per il periodo successivo alla dismissione della carica formale, circostanza che, per contro, sarebbe stata dirimente ai fini dell'affermazione della sua responsabilità.

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