Amministratori al contrattacco

Pubblicato il 15 settembre 2008
L'amministratore di condominio, in forza del suo potere-dovere di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi dovuti (art. 1131 c.c.), può agire in sede giudiziaria anche senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale che non abbia definito un piano di riparto delle spese. E' questo il principio affermato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 10369 del 22 aprile scorso, si è pronunciata su una controversia, azionata da un condomino per la restituzione di alcune somme non dovute, a cui aveva preso parte l'amministratore del condominio promuovendo domanda riconvenzionale per il pagamento di altre spese non pagate dall'attore.
Con altra sentenza (n. 31596 del 29 luglio) la Corte di Cassazione si è invece espressa sulla possibilità di critica dell'operato dell'amministratore, assolvendo, perché il fatto non costituisce reato, il condomino che aveva inviato, all'amministratore, delle lettere contenenti l'accusa di usare in maniera impropria, illegale ed arbitraria i propri poteri.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy