Amministratori al contrattacco

Pubblicato il 15 settembre 2008
L'amministratore di condominio, in forza del suo potere-dovere di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi dovuti (art. 1131 c.c.), può agire in sede giudiziaria anche senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale che non abbia definito un piano di riparto delle spese. E' questo il principio affermato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 10369 del 22 aprile scorso, si è pronunciata su una controversia, azionata da un condomino per la restituzione di alcune somme non dovute, a cui aveva preso parte l'amministratore del condominio promuovendo domanda riconvenzionale per il pagamento di altre spese non pagate dall'attore.
Con altra sentenza (n. 31596 del 29 luglio) la Corte di Cassazione si è invece espressa sulla possibilità di critica dell'operato dell'amministratore, assolvendo, perché il fatto non costituisce reato, il condomino che aveva inviato, all'amministratore, delle lettere contenenti l'accusa di usare in maniera impropria, illegale ed arbitraria i propri poteri.
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