Per gli amministratori privi di delega la riforma del diritto societario, operata dal Dlgs n.6/2003, ha stabilito l'assenza di responsabilità fuori dai confini delle proprie attribuzioni.
Pertanto, per gli stessi non sussiste più l’obbligo generale di vigilanza sull’andamento della gestione della società, ma l’onore di “agire informato”, ossia la possibilità di chiedere informazioni, senza autonomo potere di azione.
A trattare l'argomento, in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta, è la Cassazione nella sentenza n. 35344 del 23 agosto 2016.
La Corte spiega che la responsabilità per non aver impedito che si consumasse il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, che aveva portato la società al fallimento, cade sull'amministratore privo di delega se è dimostrato che era al corrente della condotta fraudolenta dei membri del consiglio di amministrazione.
La rappresentazione della mera possibilità dell'evento non è ritenuto bastevole poiché non è idoneo paradigma valutativo.
La ricorrenza della rappresentazione dell'evento da parte di chi è tenuto ad uno specifico dovere di allerta si desume solo con la prova della concreta conoscenza da parte dell'imputato dei segnali di allarme inequivocabili, rivelatori della situazione. È compito del giudice dare specifico conto, con motivazione congrua e logica, degli elementi di allarme.
Nel caso di specie, invece, da testimonianze risultava che l'amministratrice ricorrente non si era mai occupata di contabilità (si limitava al reperimento di strutture alberghiere all’estero).
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