Ammissione al passivo: postergazione anche per soci di Spa

Pubblicato il 21 giugno 2018

La Prima sezione civile di Cassazione ha ammesso l’estensione della postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci, di cui all’articolo 2467 Codice civile, anche alle società per azioni.

Lo ha fatto pur dando atto, nell’ambito delle procedure fallimentari, dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Postergazione del rimborso dei finanziamenti: nozione

Ai sensi di questo articolo, si rammenta, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Tale previsione è espressamente dettata per le Srl, al fine – sottolinea la Suprema corte nella sentenza n. 16291 depositata il 20 giugno 2018 - di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, “determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento”.

Una ratio, questa, che gli Ermellini giudicano “compatibile” con altre forme societarie e, segnatamente, anche con le Spa.

Confermato, in tale contesto, il principio (già affermato in Cassazione n. 14056/2015) secondo cui l’articolo 2467 C.c. è estensibile alle società azionarie, “a valle di una valutazione in concreto”, con la quale verificare se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea di volta in volta a giustificare l’applicazione della disposizione citata.

Rimborso ai soci solo dopo il pagamento degli altri creditori

E’ sulla base di questi assunti che la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso dalla curatela fallimentare di una Spa, contro il la decisione con cui il tribunale aveva ritenuto inapplicabile la norma di cui all’articolo 2467 del Codice civile alle società per azioni.

Per la ricorrente, la domanda di ammissione al passivo fallimentare avanzata dai soci finanziatori andava accolta dal giudice delegato con collocazione postergata all’integrale pagamento degli altri creditori, attesa la ristretta base sociale della Spa fallita.

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