Ammissione del credito anche “supertardiva” se manca l’avviso

Pubblicato il 21 ottobre 2015

Con sentenza n. 21316 depositata il 20 ottobre 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di ammissibilità della domanda “supertardiva” di ammissione del credito ai sensi dell’articolo 101 della Legge fallimentare.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, ribadito come il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'articolo 92 della legge citata, integri causa non imputabile del ritardo da parte del creditore.

E ciò, salvo che il curatore non provi che il creditore medesimo abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy