Ammortamento di immobili strumentali, deduzione a maglie larghe

Pubblicato il 09 febbraio 2019

Le quote di ammortamento di immobili strumentali per destinazione, utilizzati in via esclusiva per l'esercizio dell'attività di una associazione, possono essere dedotte dal reddito d’impresa. Inoltre, le contribuzioni annuali degli associati (cc.dd. “annual dues”), anche per la parte di esse che sarà eventualmente destinata al sostenimento dei costi relativi alla manutenzione ordinaria degli immobili in argomento, dovranno continuare a rilevare, ai fini delle imposte sul reddito, come ricavi.

I due chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 28 del 5 febbraio 2019.

Ammortamento di immobili strumentali, i quesiti

L’Agenzia delle entrate è stata interrogata in merito:

Ammortamento di immobili strumentali, le risposte dell’AdE

L’Agenzia delle entrate ritiene che le quote di ammortamento relative agli immobili uso civile abitazione, qualora iscritte in bilancio in applicazione di corretti principi contabili (circostanza che in questa sede si assume acriticamente), siano deducibili dal reddito d’impresa, nel presupposto che i medesimi beni siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività commerciale dell’Associazione.

Inoltre, anche le contribuzioni annuali degli associati (cc.dd. “annual dues”), pure per la parte di esse che sarà eventualmente destinata al sostenimento dei costi relativi alla manutenzione ordinaria degli immobili in argomento, dovranno continuare a rilevare, ai fini delle imposte sul reddito, come ricavi.

In ordine al primo quesito, l’AdE evidenzia come le unità immobiliari di proprietà dell’Associazione siano utilizzate esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale (circostanza da comprovare in sede di attività di controllo). Ciò consente di dedurre dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 102 del TUIR, le relative quote di ammortamento, previa imputazione al conto economico dei predetti costi (secondo corretti principi contabili), ai sensi dell’art. 109, co. 4, del TUIR. In caso contrario (di utilizzo “promiscuo” delle unità immobiliari in oggetto), l’AdE ritiene che gli immobili vadano qualificati come “immobili-patrimonio” e i relativi componenti reddituali positivi e negativi vadano assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 90 del TUIR.

Con riferimento al secondo quesito, l’AdE ritiene che le contribuzioni annuali degli associati (cc.dd. “annual dues”), anche per la parte che sarà eventualmente destinata al sostenimento dei costi relativi alla manutenzione ordinaria degli immobili, rientrino nell’ambito applicativo di cui all’art. 85, co. 1, lettera a), del TUIR, (in base al quale sono considerati ricavi i corrispettivi “delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”), atteso che le stesse sono dirette, in sostanza, “a remunerare il godimento dell’appartamento assegnato a ciascun socio e il complesso delle prestazioni garantite” dall’Associazione, a prescindere dalle modalità con le quali le predette somme verranno impiegate. Le stesse quote annuali, pertanto, dovranno continuare a rilevare, ai fini delle imposte sul reddito, come ricavi ai sensi dell’art. 109, co. 3, del TUIR.

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