Ampliati i casi di procedibilità a querela

Pubblicato il 22 marzo 2018

Decreto definitivamente approvato dal CDM

Nella seduta del 21 marzo 2018, il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il testo del decreto legislativo che modifica la disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della Legge n. 103/2017 di riforma del sistema penale.

L’istituto della procedibilità a querela di parte viene, quindi, ampliato ed esteso ai reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati da valore privato dell’offesa o da modesto valore offensivo.

Nuove ipotesi di procedibilità a querela di parte

Nel dettaglio, la procedibilità a querela di parte viene introdotta:

In ogni caso, è fatta salva la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Con riferimento ai reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, viene ridotto il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

Nel sistema, quindi, vengono privilegiati meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità nonché l’operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile.

L’obiettivo – si legge nel comunicato stampa di fine seduta - è quello di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo anche una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

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