Anac - Aggiornato il bando per procedure aperte e sopra soglia

Pubblicato il 30 settembre 2025

Il 16 settembre 2025, con delibera n. 365, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha approvato il bando-tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, provvedimento che segna un passaggio fondamentale per il sistema degli appalti pubblici in Italia poiché fornisce alle stazioni appaltanti e agli operatori economici uno strumento di riferimento uniforme per la predisposizione e la partecipazione alle gare d’appalto.

L’adozione di un bando-tipo garantisce infatti una maggiore chiarezza nelle regole, una semplificazione delle procedure e un’applicazione coerente delle norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il nuovo disciplinare tipo si applica a tutte le procedure aperte aventi come oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, purché di importo pari o superiore alle soglie europee.

L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo: si tratta di un approccio che punta non solo al contenimento dei costi ma anche alla valorizzazione di aspetti qualitativi, innovativi, ambientali e sociali, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e trasparenza previsti dalle direttive europee.

Il nuovo schema introduce alcune innovazioni di rilievo, come l’obbligo di utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), che centralizza le procedure e garantisce tracciabilità, sicurezza e accessibilità delle operazioni. In questo modo, la digitalizzazione diventa non solo un requisito tecnico, ma uno strumento per garantire maggiore efficienza e controllo nelle procedure di gara.

Inoltre, il disciplinare recepisce le novità introdotte dal D.Lgs. 209/2024 che ha modificato alcuni articoli del Codice dei contratti, aggiornando le regole in materia di requisiti di partecipazione, criteri ambientali minimi (CAM) e clausole sociali.

Dal punto di vista temporale, l’efficacia del bando-tipo decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, termine che consente alle stazioni appaltanti di adeguarsi alle nuove disposizioni e agli operatori economici di organizzarsi in vista delle gare che verranno bandite secondo le nuove regole.

La scelta dell’Anac di adottare un nuovo bando-tipo va inoltre letta alla luce degli obiettivi di semplificazione amministrativa e di uniformità regolatoria che l’Italia si è impegnata a perseguire nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); l’armonizzazione delle regole sugli appalti è infatti uno dei pilastri fondamentali per assicurare che le risorse europee vengano gestite con efficienza, trasparenza e legalità.

Vediamo ora nel dettaglio i contenuti del bando.

Cosa prevede il nuovo bando-tipo Anac

Il nuovo bando-tipo Anac n. 1/2023, approvato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, rappresenta un modello uniforme di riferimento per le stazioni appaltanti chiamate a gestire gare di appalto di servizi e forniture; la sua funzione è fornire regole chiare, vincolanti e standardizzate, riducendo le discrezionalità delle amministrazioni e assicurando maggiore certezza agli operatori economici.

L’aggiornamento recepisce, come accennato, le modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che ha innovato alcuni aspetti del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), adattandolo alle esigenze di semplificazione, digitalizzazione e sostenibilità richieste dal quadro normativo europeo e nazionale.

Ambito di applicazione

Il bando-tipo trova applicazione esclusivamente nelle procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari: il modello è infatti pensato per tutte quelle gare in cui la stazione appaltante consente la partecipazione a un numero illimitato di operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

Un aspetto centrale è la soglia di applicazione: il disciplinare si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie stabilite dalla normativa europea. In altre parole, riguarda esclusivamente le gare sopra soglia, cioè quelle che devono essere bandite a livello europeo con obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Le procedure sotto soglia restano dunque disciplinate da regole più snelle e non rientrano nel perimetro di questo schema.

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione, il bando-tipo recepisce la scelta ormai consolidata del legislatore: le gare devono essere aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Ciò comporta che il prezzo non è più l’unico parametro determinante, ma deve essere valutato in combinazione con elementi qualitativi, ambientali e sociali, orientamento coerente con la logica di valorizzare la sostenibilità e la qualità delle forniture e dei servizi, oltre al mero contenimento dei costi.

In questo modo, le stazioni appaltanti non si limitano a ricercare l’offerta più economica, ma sono chiamate a considerare la capacità dell’operatore di garantire standard elevati, innovazione, rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) e adempimento delle clausole sociali.

Gli operatori economici, dal canto loro, sono incentivati a presentare proposte competitive non solo sul piano del prezzo, ma anche della qualità e dell’impatto sociale e ambientale.

Implicazioni pratiche

Le conseguenze del nuovo bando-tipo sono significative per tutti gli attori del mercato degli appalti pubblici.

Struttura del disciplinare di gara

Il disciplinare di gara rappresenta il cuore operativo del nuovo bando-tipo Anac n. 1/2023: esso definisce in modo puntuale la documentazione richiesta, i requisiti di partecipazione e le regole che disciplinano avvalimento e subappalto.

Documentazione di gara

La documentazione di gara è l’insieme degli atti che regolano la procedura e costituisce il riferimento per gli operatori economici. Il nuovo bando-tipo stabilisce che essa deve comprendere:

  1. bando di gara: è l’atto formale di indizione della procedura. Contiene gli elementi essenziali, come l’oggetto dell’appalto, l’importo a base d’asta, i criteri di aggiudicazione e le scadenze;
  2. disciplinare di gara: definisce le regole procedurali, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle offerte. È il documento principale cui gli operatori economici devono fare riferimento;
  3. capitolato speciale: descrive nel dettaglio le prestazioni da eseguire, le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali particolari;
  4. schema di contratto: anticipa i contenuti del contratto che sarà sottoscritto con l’aggiudicatario, garantendo trasparenza e conoscibilità delle obbligazioni sin dalla fase di gara.

A questi documenti si aggiunge il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dichiarazione standard con cui gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione. Il DGUE, introdotto a livello europeo, consente di semplificare la fase preliminare, rinviando alla verifica documentale solo per l’aggiudicatario.

Elemento centrale della documentazione è anche l’obbligo di utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD). La PAD è il sistema telematico attraverso il quale devono essere gestite tutte le fasi della procedura: pubblicazione, chiarimenti, presentazione delle offerte e comunicazioni tra le parti. L’utilizzo della piattaforma assicura tracciabilità, sicurezza e integrità dei dati, nonché il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

Requisiti di partecipazione

Per accedere alle procedure disciplinate dal bando-tipo, gli operatori economici devono dimostrare il possesso di determinati requisiti di partecipazione, suddivisi in due categorie: requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale riguardano la moralità e l’affidabilità dell’operatore economico. Sono definiti dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e includono le principali cause di esclusione dalla gara.

Tra le cause più rilevanti si segnalano:

Il bando-tipo prevede che la verifica dei requisiti avvenga principalmente tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), strumento digitale centralizzato che consente alle stazioni appaltanti di accedere in tempo reale ai dati e alle certificazioni degli operatori. Questo sistema riduce la burocrazia, evitando duplicazioni di documenti e velocizzando i controlli.

Requisiti di ordine speciale

Oltre ai requisiti generali, il disciplinare impone requisiti speciali legati alla capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica degli operatori.

  1. Idoneità professionale

    • L’impresa deve essere iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con l’oggetto dell’appalto.

    • Per gli operatori esteri è richiesta l’iscrizione in registri equivalenti nel Paese di origine.

  2. Capacità economico-finanziaria

    • Può essere richiesto un fatturato minimo annuo o triennale, proporzionato all’importo dell’appalto.

    • La comprova avviene mediante bilanci depositati, dichiarazioni IVA o attestazioni rilasciate da revisori contabili.

    • Per le imprese di recente costituzione, i requisiti vengono rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

  3. Capacità tecnica e professionale

    • È prevista la dimostrazione di aver eseguito in passato servizi o forniture analoghi a quelli oggetto della gara.

    • La comprova può essere fornita tramite certificati rilasciati da committenti pubblici, contratti, fatture quietanzate o attestazioni private.

Avvalimento e subappalto

Il bando-tipo disciplina anche due istituti fondamentali per la partecipazione alle gare: avvalimento e subappalto.

Avvalimento

L’avvalimento consente a un concorrente di utilizzare i requisiti di un altro operatore economico (detto “ausiliario”) per partecipare alla gara. È uno strumento che favorisce l’accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti, consentendo loro di qualificarsi anche in assenza di requisiti propri.

Il disciplinare stabilisce che:

Il bando-tipo introduce inoltre limiti stringenti per evitare abusi, come il divieto di avvalimento a catena e l’obbligo di sostituire l’ausiliario privo dei requisiti entro termini perentori.

Subappalto

Il subappalto è lo strumento che permette all’aggiudicatario di affidare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni contrattuali.

Le regole stabilite dal disciplinare prevedono che:

La disciplina mira a bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, garantire la libertà organizzativa dell’appaltatore; dall’altro, prevenire rischi legati al frazionamento incontrollato delle prestazioni, come infiltrazioni criminali o riduzione delle tutele per i lavoratori.

Modalità di presentazione delle offerte

Le modalità di presentazione delle offerte rappresentano uno degli aspetti centrali del bando-tipo Anac n. 1/2023. La disciplina, aggiornata al D.Lgs. 209/2024, stabilisce regole precise e uniformi che tutte le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono rispettare nelle procedure di gara.

Il nuovo modello si fonda su tre pilastri fondamentali: l’uso obbligatorio della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), la strutturazione dell’offerta tecnica ed economica secondo criteri trasparenti e misurabili, e la definizione chiara delle garanzie e dei contributi dovuti dai concorrenti.

Uso della piattaforma PAD

Uno degli elementi di maggiore innovazione riguarda l’obbligo di utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), infrastruttura telematica introdotta dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e che rappresenta il fulcro della digitalizzazione degli appalti in Italia.

Tutte le comunicazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici, così come la pubblicazione degli atti e la presentazione delle offerte, devono avvenire esclusivamente attraverso la PAD. Questo obbligo garantisce:

Per accedere e operare sulla PAD, gli operatori economici devono disporre di specifiche dotazioni tecniche e strumenti di identificazione digitale:

Il disciplinare sottolinea che l’assenza o l’irregolarità delle dotazioni tecniche può comportare l’impossibilità di presentare correttamente l’offerta e, di conseguenza, l’esclusione dalla gara.

Offerta tecnica ed economica

Il bando-tipo distingue chiaramente tra offerta tecnica e offerta economica, entrambe necessarie per la partecipazione e valutate con criteri predeterminati.

L’offerta tecnica è lo strumento con cui l’operatore economico illustra la propria proposta progettuale e dimostra di possedere competenze, esperienze e capacità innovative. Essa viene valutata attraverso criteri qualitativi, che possono includere:

La valutazione dell’offerta tecnica avviene attribuendo punteggi ponderati ai diversi criteri, secondo le tabelle predisposte nel disciplinare.

L’offerta economica riguarda il prezzo e le condizioni economiche della proposta. Essa deve essere formulata in modo chiaro e trasparente, indicando l’importo complessivo offerto rispetto alla base d’asta.

La valutazione dell’offerta economica avviene attraverso un sistema di punteggi calcolato con formule matematiche predefinite.

Il criterio di aggiudicazione previsto è, come detto, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Ciò significa che l’aggiudicazione non dipende esclusivamente dal prezzo più basso, ma da un equilibrio tra elementi tecnici ed economici.

Generalmente, il disciplinare stabilisce che:

Tuttavia, le stazioni appaltanti hanno un margine di discrezionalità nel definire la ripartizione, purché sia giustificata in relazione alla natura e all’oggetto dell’appalto.

Il calcolo dei punteggi avviene mediante l’applicazione di coefficienti. Per l’offerta tecnica, si utilizzano metodi comparativi (ad esempio, il metodo aggregativo-compensatore), che attribuiscono un coefficiente a ciascun criterio in base alla qualità della proposta.

Per l’offerta economica, il coefficiente viene calcolato in proporzione al prezzo offerto rispetto al ribasso massimo o al prezzo più basso. Il disciplinare prevede formule standardizzate per evitare discrezionalità e garantire uniformità di trattamento.

Garanzie e contributi

Per garantire la serietà delle offerte e coprire i costi di vigilanza, il bando-tipo stabilisce obblighi specifici in materia di garanzie provvisorie e contributi Anac.

Gli operatori economici devono presentare una garanzia provvisoria a tutela della stazione appaltante contro il rischio di offerte non serie o inadempimenti nella fase iniziale della procedura.

Il disciplinare stabilisce che:

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in denaro, fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Un ulteriore obbligo riguarda il contributo Anac, destinato a finanziare l’attività di vigilanza e regolazione dell’Autorità.

Il contributo deve essere versato:

La ricevuta del versamento deve essere allegata all’offerta; in caso di mancata prova del pagamento, l’operatore viene escluso dalla procedura.

Criteri di aggiudicazione

I criteri stabiliti dal disciplinare si articolano in tre grandi aree: l’offerta economicamente più vantaggiosa, il ruolo della commissione giudicatrice, e l’applicazione delle clausole sociali e ambientali.

Offerta economicamente più vantaggiosa

Principio cardine è l’aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dal miglior rapporto qualità/prezzo. Questo criterio si fonda sull’idea che un appalto pubblico non debba limitarsi a ottenere un risparmio economico, ma debba garantire servizi e forniture di elevata qualità, sostenibili e rispondenti agli interessi collettivi.

Il prezzo resta un elemento fondamentale, ma viene valutato in combinazione con parametri tecnici, organizzativi, ambientali e sociali. In questo modo, il punteggio finale assegnato all’offerta deriva da un equilibrio tra competitività economica e valore complessivo della proposta.

Il disciplinare stabilisce che le offerte siano valutate attraverso un sistema di punteggi ponderati. In linea generale:

Tra i principali criteri tecnici considerati rientrano:

Per quanto riguarda l’offerta economica, il punteggio viene attribuito mediante formule matematiche standardizzate, che calcolano i coefficienti in base al ribasso offerto rispetto alla base d’asta o al prezzo più basso proposto. Questo sistema evita discrezionalità e garantisce la comparabilità tra le offerte.

Commissione giudicatrice

La valutazione delle offerte tecniche è affidata a una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante. Secondo il bando-tipo, la commissione deve essere composta da un numero dispari di membri, generalmente tre o cinque, scelti tra esperti dotati di competenze tecniche, giuridiche ed economiche coerenti con l’oggetto dell’appalto.

Per garantire imparzialità, i commissari devono essere indipendenti, privi di conflitti di interesse e in possesso di comprovata esperienza professionale. La designazione avviene attraverso l’albo nazionale dei commissari Anac o, in alternativa, secondo criteri trasparenti e verificabili.

La commissione ha il compito di:

I membri della commissione rispondono personalmente della correttezza delle valutazioni espresse e sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e tracciabilità. La verbalizzazione delle sedute e delle decisioni costituisce parte integrante degli atti di gara, garantendo così il diritto di accesso e la possibilità di ricorso da parte degli operatori.

Clausole sociali e ambientali

Il nuovo bando-tipo attribuisce grande rilevanza alle clausole sociali e ambientali, che assumono un valore vincolante nella predisposizione e valutazione delle offerte.

Tra le clausole sociali rientra l’obbligo per gli operatori economici di rispettare precise condizioni in materia di occupazione. In particolare, il disciplinare prevede:

Questi obblighi hanno un impatto diretto sul contenuto delle offerte: gli operatori devono dimostrare di disporre di un piano organizzativo e gestionale che rispetti tali clausole, pena l’esclusione o la penalizzazione in fase di valutazione.

Accanto alle clausole sociali, il disciplinare introduce l’obbligo di applicazione integrale dei criteri ambientali minimi (CAM), previsti dalla normativa nazionale in materia di appalti pubblici verdi.

I CAM stabiliscono requisiti tecnici e specifiche di sostenibilità ambientale che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi e che gli operatori economici sono tenuti a rispettare. Essi riguardano, ad esempio:

L’impatto dei CAM sul contenuto delle offerte è significativo. Gli operatori non possono limitarsi dunque a presentare soluzioni standard, ma devono adeguare i propri processi e prodotti alle prescrizioni ambientali. Questo comporta investimenti in innovazione e sostenibilità, ma rappresenta anche un’opportunità competitiva per le imprese che si distinguono per attenzione all’ambiente.

Controversie, trasparenza e accesso agli atti

Il bando-tipo Anac n. 1/2023, approvato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, dedica una parte rilevante alla gestione delle controversie, alla garanzia della trasparenza amministrativa e alla tracciabilità dei flussi finanziari. Questi aspetti sono fondamentali per assicurare correttezza, legalità e fiducia nel sistema degli appalti pubblici, riducendo il rischio di comportamenti opportunistici e fenomeni corruttivi.

Modalità di definizione delle controversie

Le controversie tra stazioni appaltanti e operatori economici rappresentano un rischio significativo in ogni procedura di gara. Il bando-tipo prevede strumenti volti a ridurre il contenzioso e a garantire tempi rapidi di risoluzione.

In particolare, sono valorizzati:

La previsione di strumenti alternativi consente di alleggerire il carico dei tribunali amministrativi e di fornire soluzioni più rapide, salvaguardando allo stesso tempo i principi di imparzialità e trasparenza.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Un altro concetto chiave del bando-tipo riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, obbligo introdotto dalla legge n. 136/2010 e ribadito dal Codice dei contratti pubblici.

Tutte le movimentazioni di denaro relative agli appalti devono avvenire tramite conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali siano effettuati pagamenti con strumenti tracciabili. Gli operatori economici e i subappaltatori sono tenuti a indicare questi conti già in sede di offerta e a garantire che ogni transazione riporti il CIG (Codice Identificativo Gara) o il CUP (Codice Unico di Progetto).

La tracciabilità è finalizzata a:

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del contratto e responsabilità diretta dell’operatore economico, a conferma della centralità di questo adempimento.

Accesso agli atti e trasparenza amministrativa

La trasparenza è un principio cardine del sistema degli appalti e trova applicazione concreta nel diritto di accesso agli atti da parte degli operatori economici.

Il bando-tipo richiama le disposizioni della legge n. 241/1990 e del Codice dei contratti, precisando che:

Oltre all’accesso documentale, il disciplinare richiama gli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa, che impongono la pubblicazione online di bandi, disciplinari, verbali di gara, provvedimenti di aggiudicazione e dati relativi ai contratti stipulati.

Queste misure hanno lo scopo di:

Bando-tipo Anac n. 1/2023, in breve

Sezione

Contenuto

Finalità

Ambito di applicazione

Gare di servizi e forniture nei settori ordinari; importi sopra le soglie europee; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Standardizzare le regole e garantire concorrenza trasparente

Normativa di riferimento

D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti); modifiche D.lgs. 209/2024; delibera Anac n. 365/2025

Allineare il sistema alle novità normative nazionali ed europee

Documentazione di gara

bando, disciplinare, capitolato speciale, schema di contratto, DGUE, uso obbligatorio della piattaforma PAD

Rendere chiara la documentazione e digitalizzare le procedure

Requisiti di partecipazione – generali

Assenza di condanne penali, regolarità fiscale e contributiva, assenza di procedure concorsuali; verifiche tramite FVOE

Assicurare la moralità e l’affidabilità degli operatori

Requisiti di partecipazione – speciali

Idoneità professionale (iscrizioni registri), capacità economico-finanziaria (fatturato minimo), capacità tecnica e professionale (esperienze pregresse)

Garantire che le imprese siano solide e competenti

Avvalimento

Possibilità di utilizzare requisiti di un’impresa ausiliaria; contratto specifico; responsabilità solidale; limiti e divieto di avvalimento a catena

Facilitare la partecipazione delle PMI e ampliare la concorrenza

Subappalto

Dichiarazione preventiva delle prestazioni subappaltabili; divieto di subappalto integrale e a cascata; responsabilità solidale; incentivo a PMI

Consentire flessibilità organizzativa evitando abusi

Presentazione delle offerte

Obbligo di uso della piattaforma PAD; dotazioni: SPID, firma digitale, PEC; distinzione tra offerta tecnica ed economica

Garantire parità di trattamento, sicurezza e tracciabilità

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo); punteggi ponderati (tecnica + economica); calcolo con coefficienti

Premiare qualità, innovazione e sostenibilità oltre al prezzo

Commissione giudicatrice

Composizione imparziale (3 o 5 membri esperti); competenze tecniche, giuridiche ed economiche; verbalizzazione delle valutazioni

Garantire imparzialità, trasparenza e professionalità

Clausole sociali

Quote obbligatorie di occupazione giovanile e femminile; obbligo di riassorbimento del personale

Favorire inclusione sociale e tutela occupazionale

Clausole ambientali (CAM)

Applicazione integrale dei criteri ambientali minimi (efficienza energetica, materiali riciclati, riduzione emissioni)

Promuovere appalti sostenibili e allineati al Green Deal europeo

Garanzie e contributi

Garanzia provvisoria pari al 2% (con riduzioni per PMI e certificazioni); contributo Anac obbligatorio con importo variabile

Rafforzare serietà delle offerte e finanziare la vigilanza

Controversie

Accordo bonario, ADR (arbitrato, mediazione), ricorso al TAR

Ridurre i tempi e i costi del contenzioso

Tracciabilità dei flussi finanziari

Conti dedicati; obbligo di CIG e CUP; pagamenti tracciabili; risoluzione contratto in caso di violazioni

Prevenire corruzione e infiltrazioni criminali

Accesso agli atti e trasparenza

Accesso documentale limitato da segreti industriali; pubblicazione online di bandi, verbali e aggiudicazioni

Rafforzare controllo pubblico e garantire legalità

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