Con comunicato del Presidente ANAC n. 8 del 1° aprile 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta per chiarire, in modo puntuale, le modalità di svolgimento dell’attività di verifica dei requisiti degli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
L’intervento si inserisce nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, anche ispettiva, condotta dall’Autorità, dalla quale sono emerse prassi operative non conformi adottate da alcune stazioni appaltanti.
Nel corso delle verifiche, ANAC ha rilevato che talune stazioni appaltanti hanno affidato a operatori economici privati terzi il servizio di acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti generali, previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice.
In particolare, la prassi consiste nella:
Con la Delibera ANAC n. 116 del 1° aprile 2026, richiamata nel comunicato, l’Autorità ha chiarito che la verifica dei requisiti dell’operatore economico – intesa sia come acquisizione documentale sia come successiva valutazione – costituisce un’attività:
riservata in via esclusiva alla stazione appaltante;
non delegabile a operatori economici privati.
Tale attività rappresenta una componente essenziale della funzione pubblicistica connessa alla gestione delle procedure di affidamento e si configura come espressione diretta dell’attività provvedimentale dell’amministrazione.
Il comunicato individua un quadro normativo coerente che conferma la centralità della stazione appaltante nella verifica dei requisiti:
L’attività di verifica - viene precisato - deve essere svolta mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), strumento in fase di piena interoperabilità tra le banche dati pubbliche. Tale sistema consente l’acquisizione diretta e certificata delle informazioni necessarie, garantendo tracciabilità e affidabilità del processo.
ANAC evidenzia che il ricorso a operatori economici terzi per l’acquisizione documentale presenta ulteriori criticità:
Alla luce delle evidenze emerse, l’Autorità qualifica la prassi descritta come anomalia rispetto al quadro normativo vigente.
Ciò posto, invita tutte le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a:
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