Anagrafe fiscale aperta ai Comuni

Pubblicato il 21 agosto 2008 Comuni e concessionari potranno accedere a tutti i dati che gli istituti bancari, quelli postali, gli intermediari finanziari, le imprese e gli organismi di investimento e gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a rilevare e tenere in evidenza. In sede di conversione del dl 112/08, l’articolo 83 comma 28-sexies riconosce, infatti, agli enti locali e ai loro concessionari, a notifica dell’ingiunzione di pagamento avvenuta, questo potere.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy