Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

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Con il messaggio n. 964 del 19 marzo 2026, l’INPS interviene nuovamente sulle modalità di esposizione degli eventi di malattia e del relativo conguaglio nel flusso Uniemens, fornendo chiarimenti operativi per la fase di prima applicazione.

Il documento si inserisce nel percorso già avviato con il messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025, che ha introdotto le nuove modalità e con il messaggio n. 3743 del 10 dicembre 2025, che ha differito l’avvio al mese di competenza marzo 2026.

Avvio delle nuove modalità

L'INPS in primo luogo conferma che le nuove modalità di esposizione trovano applicazione a partire dal mese di competenza marzo 2026 per i datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti.

Regime transitorio: semplificazioni operative

In fase di prima applicazione, l’INPS introduce un periodo transitorio con l’obiettivo di gestire eventuali criticità operative.

In particolare, i datori di lavoro possono alternativamente indicare:

  • la data di inizio malattia, anche in presenza di certificato telematico (in luogo del PUC);

  • in via eccezionale, il valore “N”.

Questa flessibilità consente una gestione più agevole nella fase iniziale di adeguamento ai nuovi tracciati.

Modalità di compilazione con valore “N”

Nel caso di utilizzo del valore “N”, l'INPS, con il messaggio n. 964 del 2026, fornisce le seguenti istruzioni per la compilazione degli elementi del flusso Uniemens:

  • <InfoAggEvento TipoInfoAggEvento="CM">N</InfoAggEvento>, all’interno di <EventoGiorn>, valorizzando l’attributo TipoInfoAggEvento con “CM”;
  • <MotivoEvento>N</MotivoEvento>, all’interno di <InfoEvento>, omettendo l’attributo “TipoMotivoEvento”;
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale>N</IdentMotivoUtilizzoCausale>, all’interno di <infoAggCausaliContrib>, omettendo l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”.

Evoluzione a regime

L’INPS infine precisa che:

  • con un successivo messaggio sarà comunicata la fine del periodo transitorio;

  • sarà conseguentemente inibito l’utilizzo del valore “N”;

  • a regime, l’indicazione della data di inizio malattia in alternativa al PUC sarà ammessa esclusivamente nei casi di certificato cartaceo, come già chiarito nel messaggio n. 3029/2025.

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