Consulenti del Lavoro sulle novità per tirocini extracurriculari

Pubblicato il 19 gennaio 2022

Con la circolare del 18 gennaio 2022, n. 3, la Fondazione Studi e la Fondazione Lavoro, rendono note le principali novità normative relative alla disciplina dei tirocini extracurriculari previste dalla Legge di Bilancio 2022, nonché illustrano i principi contenuti nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea.

Il tirocinio è un percorso di formazione finalizzato all’orientamento e crescita professionale, basato sull’osservanza delle Linee Guida.

Il rapporto coinvolge tre soggetti:

Per l’attivazione è necessario stipulare un’apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, con conseguente formazione di un progetto formativo individuale (PFI).

La convenzione disciplina lo svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ogni soggetto coinvolto, la decorrenza, la durata, le misure previste in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’indennità di partecipazione, la valutazione del tirocinante, l’attestazione degli apprendimenti e il monitoraggio.

Nel progetto formativo verranno individuati i due tutor, al fine di garantire le condizioni organizzative e didattiche, nonché valutare le competenze acquisite dal tirocinante

Il tirocinante durante lo svolgimento delle proprie attività formative dovrà attenersi al PFI.

La valutazione della qualità del tirocinio avverrà tramite lo strumento del dossier individuale, da redigersi, solitamente, con periodicità mensile.

Terminato il tirocinio, al tirocinante verrà rilasciata un’attestazione finale, sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

La Legge di Bilancio 2022 apporta delle modifiche alla disciplina in oggetto demandando, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle linee guida condivise

In particolare, le novità della disciplina riguardano:

Si rammenta che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e non può essere stipulato per la sostituzione di lavoro dipendente (in caso di utilizzo fraudolento è prevista un’ammenda di 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio).

Rimane, inoltre, l’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Le Regioni dovranno adottare le nuove Linee Guida in base ai principi stabiliti dalla Legge di Bilancio.

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