Anche nelle Spa pubbliche le situazioni precarie dei lavoratori vanno tutelate

Pubblicato il 19 ottobre 2013 L'organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello di tipo privatistico non solleva l'ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae nemmeno, salva diversa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello. Così, per quel che riguarda i rapporti di lavoro, sicuramente l'impegno di capitale pubblico sottomette le assunzioni ai principi costituzionali di imparzialità e di economicità. Le assunzioni, ossia, non sono rimesse al mero arbitrio degli amministratori.

Ciò detto, tuttavia, “non comporta necessariamente la separazione delle garanzie legislative contro l'assoggettamento illimitato dei prestatori di lavoro a situazioni precarie contrarie alla tutela della libertà e dignità di cui all'articolo 36, primo comma della Costituzione”.

E' quanto precisato dai giudici della Cassazione nel testo della sentenza n. 23702 depositata il 18 ottobre 2013 e con cui è stato respinto il ricorso avanzato da un'azienda farmaceutica comunale costituita in Spa contro la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto la reintegrazione di un lavoratore assunto con contratto a termine di cui era stata accertata l'irregolarità.

In particolare, il lavoratore aveva accumulato alcuni contratti a termine successivi presso la Spa pubblica, alcuni dei quali intermediati dall'agenzia di lavoro interinale.
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