Anche se “di passaggio” i frutti dell’investimento sono redditi da capitale

Pubblicato il 28 febbraio 2011 Con sentenza 2713 depositata il 4 febbraio 2011, la Cassazione interviene in tema di redditi derivati da mandato a investire. Nella sentenza il respingimento di un ricorso presentato da due coniugi che non avevano reputato di dover dichiarare i redditi in oggetto maturati nell’anno perché non li avevano incassati direttamente, ma avevano dato mandato all’intermediario di reinvestirli, purché rendessero, per poi riversarne i frutti.

Nella pronuncia la Corte spiega che il mandato a investire è un “contratto” in cui all’intermediario è dato di gestire e far fruttare le somme del cliente con obbligo di riversare al mandante i frutti percepiti. Tali frutti, contabilmente accreditati e riportati a capitale, sono da considerare redditi da capitale – ex lettera h), comma 1 dell’articolo 42 del Tuir – e devono essere dichiarati nell’anno di maturazione anche se non percepiti direttamente dal cliente (essendo capitalizzati e reinvestiti dal professionista con mandato a riscuoterli).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Trasporto aereo - Settori Gestori - Verbale di accordo del 23/3/2026

21/04/2026

Trasporto aereo - Settore gestioni. Inquadramento

21/04/2026

Violenza e minacce a capo o clienti: scatta il licenziamento disciplinare

21/04/2026

Detrazione IVA: la Corte UE riesamina la sentenza del Tribunale

21/04/2026

Via libera alle nuove misure su PNRR e coesione

21/04/2026

DL PNRR convertito in GU: novità su lavoro, assegno unico e previdenza complementare

21/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy