Anche un singolo episodio può portare all'abuso dei mezzi di correzione

Pubblicato il 24 marzo 2011 Con sentenza n. 11251 del 22 marzo 2011, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito l'avevano ritenuta colpevole del reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina in danno della figlia per averla costretta, con la violenza, al taglio dei capelli.

In particolare, la difesa della donna lamentava la contraddittorietà delle motivazioni contenute nella sentenza impugnata anche in considerazione dell'asserita mancata valutazione degli elementi di valenza risolutiva ai fini dell'esclusione dell'ipotesi di reato contestata: mancava, in particolare, il requisito dell'abitualità, essendosi trattato di un episodio isolato, senza contare che, a detta della donna, il fatto doveva essere ricondotto nella giusta dimensione di un incidente di percorso nel naturale rapporto genitore e figlia.

Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo cui l'abuso dei mezzi di correzione ben poteva, come nella specie, ritenersi integrato “da un unico atto espressivo dell'abuso, come anche da una serie di comportamenti lesivi dell'integrità fisica e della serenità psichica del minore, indipendentemente dall'intenzione correttiva o disciplinare”. L'atto della donna – continua la Corte – non poteva essere scriminato “dall'esigenza di tosare la figlia recalcitrante, essendo risultato che, all'isterica opposizione della bambina aveva fatto riscontro altrettanta isterica reazione della madre, che, indipendentemente dal luogo di provenienza e dall'ambito culturale della genitrice, aveva inteso proseguire, nelle sue operazioni particolarmente pericolose, al fine di affermare la propria autorità sulla piccola, abusando dei mezzi di correzione e disciplina”.
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