ANF e conguaglio arretrati

Pubblicato il 02 novembre 2017

Come ricordato con messaggio INPS n. 4283 del 31 ottobre 2017, l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’Istituto e l’importo dell’assegno è calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare ed ai redditi da lavoro dipendente dichiarati e viene corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente che ha presentato all’azienda l’apposito modello di richiesta con cui è resa una dichiarazione di responsabilità.

Nel caso in cui la domanda venga presentata per periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza Novembre 2017, potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre> il codice causale “L036" avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.

Chiarisce il messaggio n. 4283/17 che le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.

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