Annullabile l'accertamento basato sui parametri se il contribuente prova lo scostamento

Pubblicato il 14 giugno 2012 Nuovamente i giudici della Corte di cassazione - sezione tributaria - con sentenza n. 9642, del 13 giugno 2012, affermano che con l'accertamento basato sull'applicazione dei parametri o degli studi di settore, che opera in base a presunzioni semplici, la gravità, precisione e concordanza di tali presunzioni viene reperita in sede di contraddittorio, che deve essere obbligatoriamente attivato, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. E' escluso che tale prova sia determinata – ex lege - dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri in sé considerati.

Inoltre, ricorda la sentenza:

- il contribuente può provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, l'esistenza di particolari condizioni che giustificano l'esclusione dell'azienda dall'ambito dei soggetti a cui applicare gli standards;

- la motivazione relativa all'atto di accertamento non può limitarsi a rilevare il mero scostamento, dovendo contenere la prova dell'applicabilità in concreto dello standard e le ragioni per cui non sono state accolte le critiche del contribuente.

Sulla base di tali consolidati principi giurisprudenziali, i magistrati hanno respinto le quattro censure sollevate dall'Agenzia delle entrate in quanto il contribuente ha debitamente giustificato lo scostamento rispetto alle presunzioni insite nei parametri, portando in evidenza che, a causa della separazione dalla moglie e della conseguente depressione che lo aveva colto, era stato costretto ad assumere altro personale per far fronte agli impegni lavorativi, con notevole aumento dei costi a carico dell'azienda di cui è titolare.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy