Anti-autovelox vietato solo una volta verificate le sue funzionalità

Pubblicato il 19 febbraio 2014 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 3583 del 18 febbraio 2014 – un apparecchio “anti-autovelox” è da ritenere vietato qualora venga provata, in concreto, la sua illegittimità guardando alle caratteristiche del dispositivo medesimo. Occorre verificare, ossia, come il dispositivo funzioni. In particolare, uno strumento di tal genere è da ritenere illegittimo solo se è in grado di intercettare un rilevatore effettivamente in funzione, ma non nell'ipotesi in cui si limita a ricordare al conducente dove sono ubicate le postazioni di rilevamento.

Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha provveduto ad annullare una sentenza con cui, all'azienda produttrice, erano state applicate le sanzioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 45 del Codice della strada. Nella specie, l'annullamento è conseguente all'insufficienza delle motivazioni rese dal giudice di appello, il quale non aveva spiegato con esattezza quali fossero le funzionalità dell'apparecchio oggetto di confisca.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy