Anticipo TFS/TFR: quando e come interviene il Fondo di garanzia

Pubblicato il 26 ottobre 2022

L'INPS, facendo seguito a precedenti istruzioni fornite con la circolare n. 131/2020, torna sul cd. anticipo TFS/TFR non ancora liquidato dall'ente erogatore al lavoratore dipendente dalle Amministrazioni pubbliche.

In pratica, l’Anticipo TFS/TFR (Trattamento di Fine Servizio/Fine Rapporto) è un finanziamento erogato da banche o intermediari finanziari, nel limite massimo di 45.000 euro e mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione del trattamento (TFS/TFR).

A copertura del rischio di credito connesso ai finanziamenti concessi per l'anticipo del TFS/TFR interviene un Fondo di garanzia. Tale Fondo è gestito dall'INPS e copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.

Con la circolare n. 119 del 25 ottobre 2022 l'INPS spiega le modalità di funzionamento del predetto Fondo, il procedimento di attivazione della garanzia e di intervento dello stesso nonchè le modalità di interlocuzione con le banche.

Anticipo TFS/TFR: come funziona il Fondo di garanzia

L’Ente erogatore del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto, prima di inviare alla Banca l'attestazione di avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR, deve acquisire dall’INPS il rilascio della garanzia a tutela del finanziamento.

A seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS la banca è tenuta a versare all'Istituto una commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile e a comunicare (indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, dal proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it) negli stessi termini le informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare le singole garanzie.

Il mancato versamento della commissione rende la garanzia non efficace e quindi non attivabile per lo specifico finanziamento anticipo TFS/TFR in caso di mancato rimborso da parte dell’Ente erogatore.

Anticipo TFS/TFR: attivazione e intervento del Fondo di garanzia

Se l'Ente erogatore non riesce a rimborsare alla banca l'importo dell'anticipo TFS/TFR, la banca attiva la garanzia a condizione che sia il decorso del termine per il pagamento della singola rata di TFS/TFR e sia accertato il mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.

Per l'attivazione della garanzia va compilata l’istanza di intervento del Fondo tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri.

La domanda va trasmessa all'indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.

Ricevuta la richiesta di intervento e verificata la sussistenza dei presupposti, l’INPS comunica via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro 30 giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga.

Entro 60 giorni dalla notifica dell’istanza di intervento, l’INPS provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.

Anticipo TFS/TFR: estinzione del finanziamento

Il soggetto finanziato può presentare domanda scritta al finanziatore di estinzione anticipata totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR con oneri a proprio carico.

La banca, ricevuta la richiesta, comunica al soggetto finanziato l’importo da restituire, comprensivo di capitale e interessi.

Tale importo dovrà essere versato alla banca entro 30 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell’importo dovuto.

Il soggetto finanziato è tenuto a riconoscere alla banca un indennizzo parametrato all'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale, nella misura massima dello 0,30% dell’importo rimborsato dal richiedente.

L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente dal richiedente è inferiore a 10.000 euro.

Le banche dovranno trasmettere le comunicazioni relative all’estinzione anticipata totale o parziale all’INPS – Gestione Fondo di garanzia, all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it. Tali comunicazioni dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV78” (“Comunicazione di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento - anticipo TFS/TFR”)

Le comunicazioni relative all’estinzione alle previste scadenze dovranno essere trasmesse da parte degli Enti erogatori all’INPS - Gestione Fondo di garanzia all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it e dovranno contenere tutte le informazioni riportate nel modulo “MV79” (“Comunicazione dell’Ente erogatore del rimborso totale o parziale alle scadenze delle rate di TFS/TFR del Finanziamento”).

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