Anticontraffazione a rischio

Pubblicato il 03 giugno 2009
Con il Collegato energia, attualmente all'esame della Camera, sono stati riformulati, tra i reati contro la fede pubblica, gli artt. 473 e 474 c.p.; nel dettaglio, con riferimento all'art. 473 c.p. resta la distinzione tra ipotesi di contraffazione, alterazione o uso effettuate su marchi o segni distintivi da quelle, più gravi, aventi ad oggetto brevetti, disegni o modelli industriali. In entrambe le ipotesi è punito chi compie le condotte essendo nella possibilità di conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale. La nuova formulazione dell'art. 474 c.p. punisce più gravemente le condotte di introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti, ora anche per il solo fine del profitto e non necessariamente per la vendita.
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