Antiriciclaggio: comunicazioni obbligatorie dei movimenti bancari superiori a 10mila euro

Pubblicato il 17 luglio 2018

I prelievi ed i versamenti effettuati in banca per importi pari o superiori a 10.000 euro, anche se effettuati in modo cumulativo nell’arco di un mese, devono essere indicati in una “comunicazione oggettiva” che gli istituti di credito ed altri specifici soggetti dovranno effettuare all’UIF.

È quanto emerge dallo schema di provvedimento posto in pubblica consultazione dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), recante le Istruzioni volte a dare attuazione alle previsioni in materia di comunicazioni oggettive contenute nel Dlgs n. 231/2007, così come modificato dal recente Dlgs n. 90/2017 (decreto antiriciclaggio).

Le suddette Istruzioni sono rivolte a banche, a Poste italiane spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (cosiddetti destinatari).

Eventuali osservazioni e proposte potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del documento (ossia dall'11 luglio 2018) all’indirizzo uif@pec.bancaditalia.it.

La disposizione antiriciclaggio

Nello specifico, la disposizione normativa presa a riferimento è quella dettata all’articolo 47, comma 1, del decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/07, così come modificato dal dlgs n. 90/2017), che stabilisce che “i soggetti obbligati trasmettono alla Uif, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Le informazioni pervenute con tali comunicazioni obbligatorie costituiranno una base dati ampia, omogenea e sistematica, utile alla UIF per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni a rischio.

A tal fine, con le istruzioni in consultazione, la UIF intende:

Comunicazioni oggettive

Stabilisce lo schema di provvedimento che i destinatari (elencati all’articolo 2 del documento) inviano alla UIF con cadenza mensile, una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

Vengono quindi prese in considerazione anche eventuali operazioni «cumulate» nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da comunicare non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente o esecutore. E se nel mese non è stata effettuata alcuna operazione tra quelle indicate, i destinatari dovranno comunque inviare una comunicazione negativa.

Dovranno essere inviati alla UIF le comunicazioni relative a tutte le operazioni in segno dare o avere pari o superiori a 10mila euro, anche se frazionate.

Le comunicazioni dovranno contenere:

1. i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante;

2. gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare:

Termini e modalità di invio delle comunicazioni antiriciclaggio

Le comunicazioni oggettive devono essere inviate in modalità telematica attraverso la rete internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.

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