Antiriciclaggio. Piano di formazione Cndcec non cambia il numero dei crediti

Pubblicato il 14 novembre 2018

Il Cndcec apporta integrazioni ad una precedente informativa per offrire precisazioni sul Piano di formazione antiriciclaggio e sul questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti.

Piano di formazione

Con nota informativa del 18 giugno 2018 n. 48, il Cndcec ha messo a disposizione il Piano di formazione antiriciclaggio per gli iscritti agli Ordini e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali.

La nota informativa n. 88 del 13 novembre 2018 chiarisce che tale piano di formazione non modifica il numero di crediti formativi da acquisire nelle materie obbligatorie.

Pertanto, gli iscritti che intendo assolvere all’obbligo formativo previsto dalla normativa antiriciclaggio (articolo 16, comma 3, DLgs. 231/2007) possono partecipare:

Questionario

Per quanto riguarda il questionario, ideato per fornire agli Ordini uno strumento di controllo, è stato detto nell’informativa 48/2018 che va compilato con frequenza annuale da tutti gli iscritti all’Albo che svolgono l’attività professionale secondo quanto disposto dall’ordinamento professionale.

Ad oggi, però, si segnala che il CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria) non ha ancora espresso il parere di conformità sulle regole tecniche inserite nel detto questionario.

 Ciò comporta, si legge nell’informativa 88 del 13 novembre, incertezza sulla corretta compilazione del questionario da parte degli iscritti nonché sulla raccolta ed elaborazione dei dati da parte del Cndcec, tenuto entro il 30 marzo 2019 ad effettuare la comunicazione annuale al Mef.

Si è quindi deciso di procedere alla raccolta dei dati per mezzo del questionario utilizzato lo scorso anno.

Gli Ordini devono trasmettere il modulo al Consiglio entro il 28 febbraio 2019.

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