Anzianità contributiva avvocati. Pesano anche gli anni di contribuzione non integrale

Pubblicato il 03 dicembre 2013 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 26962 del 2 dicembre 2013 - nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa; la relativa normativa, infatti, prevede solo il pagamento di somme aggiuntive.

Ne consegue che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono, comunque, a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: il Centro operativo di Pescara non ha potestà impositiva

14/01/2026

Riforma banche e vigilanza: cosa prevede il decreto di recepimento

14/01/2026

Legge di Bilancio 2026: misure e incentivi fiscali per il settore agricolo

14/01/2026

Lavoro forzato: più vicina la ratifica del Protocollo OIL

14/01/2026

Indennizzo al socio uscente e imposta di registro

14/01/2026

Cinque per mille 2025, online elenchi delle ONLUS. Fine del regime transitorio

14/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy