Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, non necessaria la continuità della prestazione

Pubblicato il 26 gennaio 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta di chiarimenti, ha fornito nuove indicazioni in merito all’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva necessaria per avere diritto alla cassa integrazione guadagni.

La nota ministeriale prot. n. 525, del 18 gennaio 2018, sottolinea che la formulazione letterale del testo normativo di riferimento prevede che il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro ai fini dell’accesso alla cassa integrazione guadagni sussiste se si verificano le seguenti condizioni:

  1. l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento;
  2. si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro, non di una mera anzianità di servizio;
  3. l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.

Nel caso di specie non è, quindi, richiesta la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.

Inoltre, come già chiarito in precedenza (vedi nota del Ministero del Lavoro prot. n. 9631 del 14 giugno 2017), ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva” è stato stabilito che il cantiere abbia una durata di almeno 30 giorni.

Pertanto – conclude la nota ministeriale - per ciò che concerne i cantieri che costituiscono unità produttiva la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non vada effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.

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