APE sociale 2024: quando e chi può presentare la domanda

Pubblicato il 12 gennaio 2024

Tra i pochi strumenti di flessibilità pensionistica attivabili nel 2024 si annovera la cd. APE sociale o anticipo finanziario a garanzia pensionistica.

L’istituto, introdotto in via sperimentale dalla legge di Stabilità 2017 (articolo 1, commi da 179 a 186, legge 11 dicembre 2016, n. 232), è stato via via prorogato e modificato.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 136-137, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha prolungato il periodo di sperimentazione a tutto il 2024 apportando rilevanti modifiche.

Vediamo nel dettaglio come e quando si potrà accedere nel 2024 all’indennità ponte APE sociale.

Cosa è l’APE sociale

Partiamo innanzitutto dal ricordare la natura della prestazione pensionistica.

L’APE sociale si caratterizza per essere una indennità che lo Stato eroga, su domanda dell’interessato, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni e fino al conseguimento dei requisiti per andare in pensione.

La domanda di prestazione va inviata, con modalità esclusivamente telematiche all’INPS, direttamente sul sito istituzionale dell’Istituto o rivolgendosi ai patronati, preceduta dalla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, da presentare entro il 31 marzo o il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre qualora residuassero le risorse finanziarie.

Scadenze e termini, per espressa previsione della legge di Bilancio 2024, sono confermate anche per il 2024.

La Relazione Tecnica alla legge di Bilancio 2024 ha stimato in circa 12.500 gli accessi 2024 all’istituto rispetto ai 16.600 accertati nel 2022 e sostanzialmente in via di conferma anche per il 2023.

L’indennità, erogata mensilmente su 12 mensilità all’anno, è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro.

Stanziati 85 milioni di euro per l’anno 2024, 168 milioni di euro per l’anno 2025, 127 milioni di euro per l’anno 2026, 67 milioni di euro per l’anno 2027 e 24 milioni di euro per l’anno 2028.

A chi spetta nel 2024

La legge di Bilancio 2024 consente di accedere al beneficio anche a chi matura i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024.

A tal riguardo, una prima importante novità interessa l’età anagrafica che viene elevata da 63 anni a 63 anni e 5 mesi al 31 dicembre 2024.

All’atto della domanda di accesso all’APE sociale nel 2024, gli interessati, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti generali:

In aggiunta, il soggetto deve trovarsi in una delle seguenti condizioni.

Anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna) 

Disoccupati

Caregivers

Disabili

Anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna)

Addetti a professioni gravose

Lavoratori dipendenti  che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, una delle seguenti attività lavorative "gravose” (Allegato 3 alla Legge numero 234/202):

Per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 32 anni.

ATTENZIONE: Per tutte le attività in questione non si applica il vincolo dell’assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille.

Cumulabilità ridotta con i redditi da lavoro

Un’altra rilevante novità che sicuramente riduce l’appeal dell’APE sociale è quella contenuta nell’articolo 1, comma 137 della legge di Bilancio 2024 e che prevede l’incumulabilità del beneficio con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Una modifica non da poco, considerando che negli anni precedenti il beneficio era compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

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