Appaltatore inadeguato e assenza dei permessi per costruire. Niente detrazione Iva sui lavori

Pubblicato il 17 aprile 2012 Con la sentenza n. 5870 del 13 aprile 2012, la Corte di cassazione, nel confermare un accertamento induttivo disposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un ristoratore, ha altresì escluso che il medesimo contribuente avesse diritto alla detrazione Iva per i lavori di ristrutturazione dallo stesso posti in essere in considerazione della mancanza di una struttura adeguata in capo all’appaltatore nonché di alcuna autorizzazione agli stessi, quale Dia o concessione edilizia. Proprio per l’inadeguatezza dell’appaltatore alla realizzazione dei lavori – sottolinea la Corte - doveva presumersi, nella specie, una falsità soggettiva delle fatture emesse.

E per il riconoscimento del diritto alla detrazione Iva nei casi come quello in esame – concludono i giudici di legittimità - la stessa giurisprudenza comunitaria richiede “l'assoluta inconsapevolezza del cessionario di partecipare a un acquisto costituente ipotesi di frode fiscale, e alla circostanza che, anche usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe mai potuto comprendere che l'effettivo cedente non era colui che risultava nella fattura”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agenti e rappresentanti di commercio, in scadenza il versamento FIRR

31/03/2026

Cassazione: imposta di registro non dovuta sul verbale di conciliazione

31/03/2026

CPB: superamento dei 150.000 euro e cessazione per i forfetari

31/03/2026

Imprese culturali e creative, guida operativa su regole, requisiti e criticità

31/03/2026

Sì al SIISL per comunicazioni obbligatorie. Slitta l’obbligo per le assunzioni agevolate

31/03/2026

Gruppo IVA: limiti all’utilizzo del credito annuale

31/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy