Appaltatore inadeguato e assenza dei permessi per costruire. Niente detrazione Iva sui lavori

Pubblicato il 17 aprile 2012 Con la sentenza n. 5870 del 13 aprile 2012, la Corte di cassazione, nel confermare un accertamento induttivo disposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un ristoratore, ha altresì escluso che il medesimo contribuente avesse diritto alla detrazione Iva per i lavori di ristrutturazione dallo stesso posti in essere in considerazione della mancanza di una struttura adeguata in capo all’appaltatore nonché di alcuna autorizzazione agli stessi, quale Dia o concessione edilizia. Proprio per l’inadeguatezza dell’appaltatore alla realizzazione dei lavori – sottolinea la Corte - doveva presumersi, nella specie, una falsità soggettiva delle fatture emesse.

E per il riconoscimento del diritto alla detrazione Iva nei casi come quello in esame – concludono i giudici di legittimità - la stessa giurisprudenza comunitaria richiede “l'assoluta inconsapevolezza del cessionario di partecipare a un acquisto costituente ipotesi di frode fiscale, e alla circostanza che, anche usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe mai potuto comprendere che l'effettivo cedente non era colui che risultava nella fattura”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy