Appalti, niente prelazione per il gestore “uscente”

Pubblicato il 20 aprile 2009
Il Tar della regione Veneto, sezione I, con sentenza n. 1030 del 2009, ha statuito, in materia di appalti, l'illegittimità delle clausole di prelazione in favore del concessionario uscente per contrasto sia con il principio di unicità dell'offerta (articolo 11, comma 6, del D.lgs. 163/2006) sia coi generali principi di tutela della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della non discriminazione tra le imprese concorrenti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Whistleblowing: in GU le Linee Guida sui canali interni di segnalazione

30/12/2025

IA nel mondo del lavoro: le linee guida ministeriali

30/12/2025

Inail, copertura assicurativa confermata per i magistrati onorari

30/12/2025

Crediti d’imposta da DTA: chiarimenti sulla cessione a terzi

30/12/2025

Nuove ritenute e incentivi limitati alle imprese nella Legge di bilancio 2026

30/12/2025

PEC amministratori: comunicazione in scadenza

30/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy