Superbonus 110%: crediti falsi integrano truffa aggravata
Pubblicato il 02 marzo 2026
In questo articolo:
- Superbonus e crediti falsi: per le Sezioni Unite è truffa aggravata
- Il nodo interpretativo: quale reato si configura?
- La soluzione delle Sezioni Unite: si tratta di truffa aggravata
- Il momento consumativo: reato già perfezionato con la creazione del credito
- Impatto sanzionatorio e operativo della decisione
- Portata sistematica e profili applicativi
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La creazione di un credito d’imposta fittizio mediante fatture per operazioni inesistenti, con successiva opzione per la cessione o per lo sconto in fattura nell’ambito del Superbonus 110%, integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Il reato si considera consumato al momento della costituzione e dell’immissione del credito nel sistema di circolazione, indipendentemente dalla successiva compensazione.
Superbonus e crediti falsi: per le Sezioni Unite è truffa aggravata
La tematica dei crediti d’imposta inesistenti connessi al Superbonus 110% ha assunto rilievo, negli ultimi anni, nell’ambito del diritto penale dell’economia, in ragione delle questioni interpretative sorte in merito alla corretta qualificazione giuridica delle relative condotte.
Il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, disciplinato dagli articoli 121, 122 e 122-bis del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha determinato l’emersione di orientamenti giurisprudenziali non univoci circa l’inquadramento penalistico delle ipotesi di creazione di crediti fittizi.
Con decisione assunta all’udienza del 26 febbraio 2026 - anticipata con nota di informazione provvisoria n. 4/2026 - le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno composto il contrasto interpretativo evidenziato dalla Seconda Sezione penale con le ordinanze nn. 37421 e 37423 del 17 novembre 2025, definendo il criterio di qualificazione della condotta e fornendo un riferimento interpretativo destinato a orientare il contenzioso penale e l’attività degli operatori coinvolti nella circolazione dei crediti fiscali.
Il nodo interpretativo: quale reato si configura?
Il problema nasce nei casi in cui il credito d’imposta venga creato artificialmente, attraverso fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, e successivamente immesso nel circuito della cessione a terzi oppure utilizzato per ottenere lo sconto in fattura.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite era duplice.
In primo luogo, occorreva stabilire se tale condotta integrasse:
- il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.), oppure
- il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.).
Una parte della giurisprudenza riteneva applicabile l’art. 316-ter cod. pen., valorizzando il fatto che il sistema prevede controlli preventivi automatizzati da parte dell’Agenzia delle entrate e sostenendo che tali controlli potessero escludere una vera e propria induzione in errore.
Un diverso orientamento, invece, qualificava la condotta come truffa aggravata, ritenendo che la predisposizione di documentazione falsa costituisse un artificio idoneo a trarre in inganno l’amministrazione finanziaria e a determinare un danno patrimoniale per lo Stato.
La soluzione delle Sezioni Unite: si tratta di truffa aggravata
Le Sezioni Unite hanno adottato una soluzione chiara e rigorosa: la creazione di un credito d’imposta fittizio mediante fatture per operazioni inesistenti, con successiva opzione per la cessione o per lo sconto, integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen.
La Corte ha quindi escluso l’applicazione dell’art. 316-ter cod. pen., ritenendo che la fattispecie non si esaurisca in una mera indebita percezione, ma presenti gli elementi tipici della truffa, ossia:
- l’impiego di artifici e raggiri;
- l’idoneità della condotta a determinare un errore nell’amministrazione;
- il conseguimento di un profitto ingiusto con correlato danno per l’erario.
In questa prospettiva, la presenza di controlli preventivi non esclude la configurabilità dell’inganno, ma incide eventualmente sul piano probatorio.
Il momento consumativo: reato già perfezionato con la creazione del credito
Il secondo quesito riguardava il momento in cui il reato deve considerarsi consumato.
Secondo un primo orientamento, la consumazione si realizzerebbe già con la creazione e la cessione del credito falso, poiché in quella fase si concretizza il vantaggio economico. Secondo un diverso indirizzo, invece, il reato si perfezionerebbe soltanto con la compensazione o con il rimborso, cioè quando lo Stato subisce una perdita patrimoniale effettiva.
Le Sezioni Unite hanno affermato che il reato è consumato nel momento in cui il credito fittizio viene costituito e immesso nel sistema della cessione o dello sconto. Non è necessario attendere la successiva compensazione da parte del cessionario.
Questa impostazione anticipa il momento consumativo alla fase genetica del credito e attribuisce rilievo decisivo alla sua circolazione nel sistema previsto dal legislatore emergenziale.
Impatto sanzionatorio e operativo della decisione
La qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. comporta un regime sanzionatorio più severo rispetto all’art. 316-ter cod. pen. e rafforza il ricorso a misure cautelari reali, incluso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La rilevanza penale viene ancorata al momento della creazione e della prima circolazione del credito, con effetti diretti sull’attività di imprese, professionisti e intermediari coinvolti nella cessione.
Portata sistematica e profili applicativi
La pronuncia delle Sezioni Unite segna un passaggio decisivo nell’interpretazione penale delle frodi connesse al Superbonus 110%.
La qualificazione in termini di truffa aggravata consumata consolida un orientamento rigoroso e fornisce un quadro di riferimento stabile per magistrati, avvocati e consulenti fiscali.
Resta ora da attendere il deposito delle motivazioni per analizzare in dettaglio:
- i criteri distintivi tra art. 316-ter e art. 640-bis cod. pen.;
- la precisa individuazione del dies consummationis;
- le eventuali indicazioni sul coordinamento con i reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000.
La decisione contribuisce a definire in modo più chiaro il perimetro della responsabilità penale nella circolazione dei crediti d’imposta edilizi, in un settore che continua a presentare rilevanti implicazioni economiche e giuridiche.
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