Appalti. Offerte anomale e c.d. “taglio delle ali”

Pubblicato il 30 ottobre 2017

Il Consiglio di Stato, Sesta sezione, ha accolto il ricorso di una s.p.a., che aveva impugnato l’aggiudicazione disposta da un Consorzio - in favore di un’altra società – per l’affidamento di lavori di adeguamento impiantistico. In particolare, la s.p.a. ricorrente, classificatasi seconda, censurava l’assoluta illogicità del sistema di determinazione dell’anomalia delle offerte (avallato anche dal Tar) di cui all’art. 97, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, lamentando come la stazione appaltante avesse in una prima fase scartato le due offerte più alte e più basse – a seguito di cui aveva poi proceduto alla determinazione dello “scarto medio aritmetico”, ovvero la sommatoria delle offerte rimaste in gara – per poi, durante tale ultima operazione, reinserire “le due ali maggiori” inizialmente tagliate, in modo da determinare un diverso valore dello scarto medio percentuale (e dunque della soglia di anomalia). La S.r.l. concorrente, poi vincitrice, non era rimasta pertanto esclusa, mentre avrebbe dovuto esserlo in base al bando, che prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale.

Reinserimento offerte tagliate. Contrario alla ratio di contrastare la turbativa della gara

Censura accolta dal Consiglio di Stato, secondo cui lo spirito del meccanismo del “taglio delle ali” risponde all’esigenza di porre rimedio al fenomeno delle offerte largamente e palesemente disancorate dai valori medi, presentate al solo scopo di condizionare pesantemente le medie. Se la ratio sottesa alla norma in esame è quella di “sterilizzare” (attraverso il meccanismo dell’accantonamento) la valenza di offerte dal contenuto estremo, è del tutto coerente con tale approccio che la predetta funzione correttiva operi sia sul versante del computo della media, sia del calcolo dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali. Il reinserimento delle offerte “tagliate” nelle successive operazioni di calcolo, si appalesa invece come contraria allo stesso fondamento di contrastare la turbativa degli incanti. Detta interpretazione, tra l’altro, è la più garantista dell’interesse pubblico, in quanto maggiormente idonea a prevenire manipolazioni della gara e del suo esito, ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso.

Se il Giudice di primo grado – si legge nella sentenza n. 4803 del 17 ottobre 2017 – avesse voluto legittimare il suindicato reinserimento delle “ali tagliate”, così contraddicendo un assetto ermeneutico ormai consolidato, avrebbe dovuto esplicarlo chiaramente (cosa che, nella specie, non ha fatto). Così come ha omesso di stigmatizzare un’ulteriore illegittimità: la stazione appaltante, difatti, ha illogicamente provveduto a reinserire le sole “ali più alte” e non anche quelle “più basse” inizialmente scartate.

 

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