Appalti pubblici, alle imprese esecutrici pagamento anticipato del 10% dell’importo del contratto

Pubblicato il 28 agosto 2013 Con l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fare, la L. n. 98/2013, diviene immediatamente operativa una norma che riguarda le pubbliche amministrazioni appaltanti: dal 22 agosto, queste sono tenute a liquidare anticipatamente alle imprese esecutrici il 10% dell’importo del contratto al momento della firma dello stesso.

Questa prassi era già stata sperimentata in passato, ma, poi, a causa di abusi che venivano perpetuati da parte di imprese che incassavano in anticipo il compenso senza poi portare a termine i lavori, si è dovuto rimediare, tant’è che la legge Merloni è intervenuta a tal proposito abolendo l’istituto dell’anticipo per sostituirlo con il pagamento solo a stato avanzato dei lavori (Sal).

Il decreto Fare ha reintrodotto la possibilità del pagamento anticipato in via sperimentale per i bandi pubblicati fino al 31 dicembre 2014, al fine di favorire le imprese in crisi di liquidità aiutandole, così, a superare l’attuale stato di crisi.

In questo particolare momento economico, infatti, un anticipo del 10% da parte degli enti appaltanti pagato subito può essere molto utile per favorire la ripresa dell’attività lavorativa, soprattutto delle Pmi.

È bene ricordare, però, che tale meccanismo dell’anticipo, entrato in vigore il 22 agosto 2013, presenta ora due vincoli ben precisi: la somma anticipata non può superare il 10% dell’importo previsto nel contratto al fine di evitare l’innescarsi di manovre fraudolente; inoltre, l’impresa è obbligata a versare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’adempimento contrattuale di importo pari all’anticipo ricevuto maggiorato dagli interessi legali applicati al periodo necessario per il recupero della somma anticipata.
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