Appalti. Rivalsa sul credito Iva solo dopo la fatturazione

Pubblicato il 24 luglio 2013 Respingendo il ricorso di un appaltatore, che aveva chiamato in giudizio l’appaltante per ottenere subito l’Iva in rivalsa anche prima dell’emissione della fattura, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17876 del 23 luglio 2013, sancisce che il credito Iva non sorge automaticamente solo in virtù del fatto che la prestazione sia stata resa.

La Seconda sezione civile, avvalorando la pronuncia dei giudici di merito, ha precisato che nel caso di prestazioni di servizi, che rientrano appunto tra le operazioni imponibili, per far emergere la base imponibile dell’imposta dovuta è necessario che venga emessa una fattura da parte del prestatore d’opera per un importo pari all’ammontare del corrispettivo. In più, il soggetto che ha effettuato la prestazione è tenuto ad addebitare l’imposta, a titolo di rivalsa, al committente che è tenuto al pagamento.

Dunque, solo con l’emissione della fattura si crea “l'evento generatore anche del credito di rivalsa Iva, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma a esso soggettivamente e funzionalmente connesso”. Per cui non è possibile che il prestatore di servizi possa rivalersi dell'imposta nei confronti del committente senza che prima abbia emesso la fattura. L’esercizio del diritto di rivalsa è, dunque, sempre subordinato all’emissione della fattura anche se la legge prevede che l’esecutore dei lavori possa emettere tale documento sia al momento in cui riceve il compenso che al momento della prestazione del servizio.
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