Appalto pubblico: equivalenza delle componenti fisse della retribuzione globale

Pubblicato il 14 febbraio 2025

Il CCNL che l’impresa dichiara di applicare al personale impiegato nell’appalto deve essere conforme alla sua natura giuridica e garantire almeno le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara. In caso contrario, la Stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara l’operatore economico.

È quanto ha statuito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel parere di precontenzioso n. 32 del 5 febbraio 2025, decidendo su un'istanza presentata in merito all'affidamento di un appalto pubblico per il servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio. In particolare, la contestazione si è focalizzata sulla legittimità dell'aggiudicazione della gara da parte di una società che pur non essendo più qualificabile come artigiana per superati limiti dimensionali, applica il CCNL Metalmeccanici Artigiani e non il CCNL Metalmeccanici Industria indicato dalla Stazione appaltante.

Appalti pubblici e CCNL da applicare: disciplina

L'istanza in oggetto si basa sugli articoli 11 e 110 del nuovo Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023) e nuovo Allegato I.01 inserito dall’articolo 73 del decreto correttivo in vigore dal 31 dicembre 2024 (decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), che definiscono i principi di applicazione del CCNL nei contratti pubblici. In particolare, si prevede che:

Come abbiamo accenato in premessa, nel caso sottoposto all’esame dell’ANAC, la Stazione appaltante aveva indicato il CCNL Metalmeccanico Industria, mentre l'aggiudicatario aveva dichiarato l'applicazione del CCNL Metalmeccanico Artigiani. La contestazione verte sulla mancata verifica dell'equivalenza economica e sulla legittimità dell'applicazione del CCNL artigiani da parte dell’aggiudicatario della gara.

Verifica dell'equivalenza economica e conformità del CCNL

L'ANAC ha evidenziato le seguenti criticità nella valutazione della Stazione appaltante.

Equivalenza economica

Con riguardo alla verifica dell'equivalenza economica, il confronto tra i due CCNL (quello indicato dalla stazione appaltante, vale a dire il CCNL Metalmeccanico Industria e quello dichiarato dall’aggiudicatario in offerta, il CCNL Metalmeccanico Artigiani), come suggerito dall’Autorità nella relazione illustrativa al bando tipo 1/2023, rivela una differenza retributiva significativa (circa il 25%), con una retribuzione annua inferiore per il CCNL Metalmeccanico Artigiani.

In particolare, l’istante, conformemente alle indicazioni fornite dall’Autorità nella citata relazione, recepite dal legislatore del correttivo confluite nel nuovo allegato I.01 del Codice, ha indicato le seguenti voci:

Tali significative differenze non possono consentire di ritenere provata l’equivalenza delle tutele economiche tra i due contratti.

Legittimità dell'applicazione del CCNL artigiani

L’aggiudicatario inoltre è stato cancellato dall'Albo delle imprese artigiane nel 2018 per superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L. 443/1985.

Secondo l'ANAC, la perdita dello status di impresa artigiana rende incoerente l'applicazione del CCNL Metalmeccanico Artigiani ai dipendenti impiegati nell'appalto. Pertanto la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria in quanto il CCNL proposto non era coerente con la natura giuridica dell'impresa.

Esclusione dalla gara

Alla luce di quanto sopra, l'ANAC ha ritenuto non conforme alla normativa vigente l'aggiudicazione dell'appalto.

Una volta escluso che l’aggiudicatario potesse applicare il CCNL artigiani e stante la non operatività della presunzione di equivalenza tra i due CCNL, la Stazione appaltante avrebbe dovuto attribuire efficacia escludente alle differenze retributive tra i due CCNL.

L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche, ricorda l’ANAC, presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito.

ANAC ha quindi disposto che la Stazione appaltante escluda l’operatore economico dalla gara per mancata conformità del CCNL applicato e adotti i conseguenti atti di gara per riassegnare l'appalto.

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