Appartamento datato, no alla garanzia per vizi della cosa venduta

Pubblicato il 19 ottobre 2017

Nell’ambito della compravendita di un appartamento all’interno di un edificio condominiale di costruzione molto risalente nel tempo, i difetti materiali che conseguono al concreto ed accertato stato di vetustà ovvero alla risalenza nel tempo delle tecniche costruttive utilizzate, non integrano un vizio rilevante ai fini previsti dall'articolo 1490 del Codice civile.

La garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo citato, infatti, è esclusa tutte le volte in cui, a norma dell'articolo 1491 del Codice civile, il vizio era facilmente riconoscibile, salvo che, in quest'ultimo caso, il venditore non abbia dichiarato che la cosa era immune da vizi.

Il caso esaminato dalla Cassazione

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 24343 del 17 ottobre 2017 e con la quale è stata confermata la decisione di merito di rigetto delle istanze avanzate dalla parte acquirente di un immobile al fine di veder condannare la parte venditrice alla restituzione del prezzo di acquisto, nella misura necessaria all'esecuzione dei lavori occorrenti per eliminare i vizi riscontrati, oltre ai danni.

La Corte territoriale, nella specie, aveva accertato non solo che i venditori non avevano dato alcuna assicurazione circa l'inesistenza dei difetti poi riscontrati nel vetusto” immobile oggetto di compravendita – si trattava di un immobile risalente agli anni 60 - ma pure che il bene acquistato si trovava in condizioni materiali tali che il compratore avrebbe dovuto attentamente esaminarlo, spettando a lui l'onere di verificare con cura le condizioni di manutenzione, se del caso anche interpellando l'amministratore del condominio dove insisteva l’appartamento, al fine di conoscere quali interventi manutentivi fossero stati effettuati.

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