Appello con limiti. Novità in vigore dal 6 marzo

Pubblicato il 20 febbraio 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 11 del 6 febbraio 2018, contenente “Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione” in ambito penale.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 6 marzo 2018, è stato redatto in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 103/2017 di riforma penale.

In primo luogo, le nuove disposizioni prevedono che il pubblico ministero possa proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.

Limiti all’appello per Pm e imputato

Modificata, a seguire, anche la disciplina dei casi di appello attraverso la previsione di alcune limitazioni:

Sono, inoltre, inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Appello incidentale, solo per l’imputato

Rivista anche la disciplina relativa all’appello incidentale che, con le nuove disposizioni, potrà essere proposto solo dall’imputato.

Lo stesso può avanzarlo entro quindici giorni dalla ricezione della notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti; entro il medesimo termine, può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.

Ricorso per cassazione contro le sentenze del GDP, motivi limitati

Per quel che concerne il ricorso per cassazione viene previsto che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso possa essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’articolo 606 Codice di procedura penale (ossia in caso di esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza).

Il decreto era stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 19 gennaio 2018.

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