Appello limitato per le contravvenzioni di minore gravità

Pubblicato il 05 agosto 2014 Va riferito alle sentenze emesse in relazione alle contravvenzioni di minore gravità, punite con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (qualora, in questo caso, sia stata in concreto applicata la sola pena dell'ammenda), il limite dell'appellabilità delle sentenze di condanna previsto dall'articolo 593 comma 3, del Codice di procedura penale.

E' questo il principio di diritto affermato dalla Suprema corte di legittimità nel testo dell'ordinanza n. 34253 depositata il 4 agosto 2014.
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